Cassazione Penale, Ordinanza n. 34231/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la motivazione dell'ordinanza del Tribunale fosse logica, coerente e conforme ai principi consolidati in materia di continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione dei profili di colpa connessi all'impugnazione inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. Deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso nonostante l'omogeneità dei reati e la loro asserita causale, che il ricorrente indicava nel proprio stato documentato di tossicodipendenza. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse invece correttamente applicato i criteri giurisprudenziali in tema di continuazione, valorizzando l'eterogeneità dei reati, la distanza temporale tra i fatti, la diversa localizzazione delle condotte e l'assenza di un nesso documentabile tra tossicodipendenza e singoli reati.
Norme richiamate
Nel giudizio di esecuzione il giudice deve valutare se i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza può rilevare come elemento potenzialmente idoneo a giustificare una programmazione unitaria, ma solo se sussistono le altre condizioni richieste dalla giurisprudenza per la continuazione.
La continuazione presuppone una preventiva programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi rispetto al primo fatto e un programma criminoso di massima che si sviluppi in concrete volizioni attuative.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi secondo quanto imposto dalla legge.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi di ricorso inammissibile per profili di colpa.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa e approfondita, anche in esecuzione, per accertare che i reati successivi fossero programmati sin dal primo reato almeno nelle loro linee essenziali.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
L'omogeneità delle violazioni, del bene protetto e la contiguità spazio-temporale sono indici rivelatori ma non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
La ratio della continuazione è ravvisata nella iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e in un programma di massima che richiede poi ulteriori volizioni attuative.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella
Lo stato di tossicodipendenza deve essere specificamente valutato come possibile elemento idoneo a sorreggere la programmazione unitaria dei reati a esso collegati o da esso dipendenti.
Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso
Il nesso tra tossicodipendenza e reati può rilevare ai fini della continuazione solo se accompagnato dalle altre condizioni richieste per l'istituto.
Sez. 4, sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo
La tossicodipendenza, di per sé, non basta: occorre comunque la verifica degli ulteriori presupposti della continuazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche nella fase esecutiva ex art. 671 c.p.p., richiede una verifica rigorosa e concreta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente un richiamo astratto all'omogeneità delle condotte.
- L'omogeneità dei reati, la contiguità temporale e la comunanza del bene giuridico offeso costituiscono meri indici sintomatici, ma non sono idonei da soli a provare che i successivi fatti fossero stati programmati fin dall'origine.
- Per la continuazione occorre accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi risultassero già programmati almeno nelle loro linee essenziali, secondo un programma di massima poi attuato mediante ulteriori volizioni.
- Lo stato di tossicodipendenza può assumere rilievo solo come elemento fattuale potenzialmente compatibile con una programmazione unitaria dei reati collegati a tale condizione, ma va comunque verificato in concreto il nesso tra la dipendenza e le singole condotte.
- Una motivazione che valorizzi eterogeneità dei reati, distanza temporale e geografica dei fatti e assenza di collegamento documentabile con la tossicodipendenza è idonea a escludere il medesimo disegno criminoso.
- In cassazione il ricorso è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione logica e coerente del giudice di merito.
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