Cassazione Civile, Ordinanza n. 38691/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente, nell'ambito della propria attività professionale, aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008 emesso a seguito di indagini bancarie, con recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA sulla base di prelevamenti e versamenti ritenuti non giustificati. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR della Campania aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo inutilizzabile l'accertamento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 sia per i prelevamenti sia per i versamenti. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'illegittimità costituzionale riguardava solo la presunzione relativa ai prelevamenti, limitatamente ai redditi di impresa, e non anche i versamenti, che restano utilizzabili anche nei confronti del professionista, salvo prova contraria analitica dell'estraneità delle movimentazioni ai fatti imponibili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla medesima CTR in diversa composizione. Ha ritenuto errata la pronuncia di merito nella parte in cui aveva esteso l'effetto caducante della sentenza della Corte costituzionale anche ai versamenti bancari. La Corte ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, primo comma, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 ha effetti retroattivi sui rapporti non esauriti, ma solo nei limiti in cui la norma è stata colpita, cioè con riferimento ai prelevamenti; resta invece ferma la presunzione legale relativa per i versamenti, utilizzabile anche verso il professionista/lavoratore autonomo, che deve fornire prova analitica dell'irrilevanza fiscale o della già inclusione nel reddito dichiarato. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le deduzioni del contribuente sulle operazioni di versamento e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
primo comma, n. 2, secondo periodo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale incide solo sulla presunzione relativa ai prelevamenti; la presunzione sui versamenti resta operante e il contribuente deve provarne l'irrilevanza fiscale o la già inclusione nel reddito imponibile.
art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma in tema di indagini bancarie e utilizzazione delle risultanze dei conti correnti ai fini dell'accertamento IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Il controricorrente ha indicato di difendersi in proprio ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma tributaria produce effetti retroattivi sui rapporti non esauriti, ma soltanto entro l'ambito oggettivo colpito dalla pronuncia del giudice delle leggi e non oltre.
- In tema di accertamento bancario, i versamenti su conto corrente costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito anche nei confronti del professionista o lavoratore autonomo; per vincerla occorre una prova analitica e specifica dell'estraneità delle singole movimentazioni a fatti imponibili.
- L'errore del giudice di merito consiste nel ritenere travolta integralmente l'utilizzabilità dell'accertamento bancario per effetto della sola caducazione della presunzione sui prelevamenti, senza distinguere tra diverse tipologie di operazioni bancarie.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare i fatti specificamente controversi alla luce del principio di diritto enunciato, valorizzando le deduzioni probatorie del contribuente sulle singole operazioni di versamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →