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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38691/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente, nell'ambito della propria attività professionale, aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008 emesso a seguito di indagini bancarie, con recupero a tassazione di IRPEF, IRAP e IVA sulla base di prelevamenti e versamenti ritenuti non giustificati. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR della Campania aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo inutilizzabile l'accertamento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 sia per i prelevamenti sia per i versamenti. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'illegittimità costituzionale riguardava solo la presunzione relativa ai prelevamenti, limitatamente ai redditi di impresa, e non anche i versamenti, che restano utilizzabili anche nei confronti del professionista, salvo prova contraria analitica dell'estraneità delle movimentazioni ai fatti imponibili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla medesima CTR in diversa composizione. Ha ritenuto errata la pronuncia di merito nella parte in cui aveva esteso l'effetto caducante della sentenza della Corte costituzionale anche ai versamenti bancari. La Corte ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, primo comma, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 ha effetti retroattivi sui rapporti non esauriti, ma solo nei limiti in cui la norma è stata colpita, cioè con riferimento ai prelevamenti; resta invece ferma la presunzione legale relativa per i versamenti, utilizzabile anche verso il professionista/lavoratore autonomo, che deve fornire prova analitica dell'irrilevanza fiscale o della già inclusione nel reddito dichiarato. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le deduzioni del contribuente sulle operazioni di versamento e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma tributaria produce effetti retroattivi sui rapporti non esauriti, ma soltanto entro l'ambito oggettivo colpito dalla pronuncia del giudice delle leggi e non oltre.
  • In tema di accertamento bancario, i versamenti su conto corrente costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito anche nei confronti del professionista o lavoratore autonomo; per vincerla occorre una prova analitica e specifica dell'estraneità delle singole movimentazioni a fatti imponibili.
  • L'errore del giudice di merito consiste nel ritenere travolta integralmente l'utilizzabilità dell'accertamento bancario per effetto della sola caducazione della presunzione sui prelevamenti, senza distinguere tra diverse tipologie di operazioni bancarie.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare i fatti specificamente controversi alla luce del principio di diritto enunciato, valorizzando le deduzioni probatorie del contribuente sulle singole operazioni di versamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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