Ordinanza n. 4747/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del giudizio di non idoneità emesso in data 7 agosto 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l'accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l'assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: del giudizio di non idoneità emesso in data 3 novembre 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l’accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l’assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2025: della graduatoria finale di merito dei candidati alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso, per un’aliquota di n. 2517 posti, aperta ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, nella parte in cui esclude il ricorrente dal novero dei vincitori, e del giudizio di non idoneità emesso in data 3 novembre 2025 e notificato il medesimo giorno espresso dalla Commissione attitudinale per l’accertamento dei requisiti attitudinali del concorso per l’assunzione di 2517 Allievi Agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, pubblicato sul Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi di non idoneità attitudinale e graduatoria finale di merito del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo giudizio di non idoneità attitudinale del 7 agosto 2025, quindi, con motivi aggiunti, il successivo giudizio di non idoneità del 3 novembre 2025 e, infine, la graduatoria finale di merito nella parte in cui lo esclude dai vincitori. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro i giudizi e la graduatoria. La questione specificamente esaminata riguarda la validità della notifica dei secondi motivi aggiunti al controinteressato: la notifica era stata eseguita a un indirizzo PEC comunicato dalla pubblica amministrazione in risposta a una tempestiva richiesta del ricorrente, ma tale indirizzo non risultava presente nei pubblici elenchi richiesti dalla normativa sulle notificazioni telematiche.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l'indirizzo PEC utilizzato per notificare i secondi motivi aggiunti al controinteressato non risultava da alcuno dei pubblici elenchi previsti dagli artt. 3-bis l. n. 53/1994 e 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012. Tuttavia, considerando l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e il particolare dovere di correttezza della pubblica amministrazione anche quale parte processuale, ha ritenuto scusabile l'errore del ricorrente, al quale l'Amministrazione aveva fornito, nonostante una richiesta tempestiva, un indirizzo PEC inutilizzabile per la valida notificazione. Ha quindi rimesso il ricorrente in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., onerandolo di notificare nuovamente i secondi motivi aggiunti ad almeno un controinteressato entro 30 giorni dal deposito dell'ordinanza e di depositare la prova della notifica entro i successivi 30 giorni. Ha fissato una nuova camera di consiglio e rinviato l'udienza pubblica di merito. Non è stata definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
Consente la rimessione in termini quando l'inosservanza del termine processuale è giustificata da un errore scusabile; nel caso concreto, l'errore è stato ritenuto scusabile perché il ricorrente aveva utilizzato un indirizzo PEC comunicato tempestivamente dalla pubblica amministrazione, ma non idoneo alla valida notificazione.
Richiede, per la notificazione telematica, l'utilizzo di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge.
art. 16-ter d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012
Individua i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche; l'indirizzo utilizzato nel caso concreto non risultava in tali elenchi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando una parte processuale utilizza, per la notificazione telematica, un indirizzo PEC comunicato tempestivamente dalla pubblica amministrazione in risposta a una specifica richiesta, ma l'indirizzo non risulta dai pubblici elenchi prescritti dalla legge, l'errore può essere riconosciuto come scusabile e può giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del dovere di correttezza della pubblica amministrazione.
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta anche per consentire la rinnovazione della notifica dei motivi aggiunti a un controinteressato, assegnando un termine per la nuova notificazione e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.
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