Cassazione Civile, Ordinanza n. 14504/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per IRES e altre componenti relative all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una plusvalenza realizzata dalla cessione di una partecipazione societaria, negando l'applicazione del regime di esenzione PEX di cui all'art. 87 TUIR. La contribuente aveva ceduto le quote di una società partecipata e aveva ritenuto esente l'84% della plusvalenza; l'Amministrazione ha contestato il presupposto della commercialità della società partecipata e la sussistenza del requisito temporale triennale. In appello la CTR ha riformato la decisione di primo grado e ha accolto il ricorso della contribuente, ma la Cassazione è stata investita da due motivi dell'Agenzia: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli obblighi motivazionali di cui all'art. 36 d.lgs. 546/1992 e all'art. 132 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ossia il difetto di attività commerciale in capo alla partecipata. La ricorrente ha sostenuto che la CTR non avesse indicato in modo comprensibile le fonti probatorie valorizzate, né spiegato perché attività meramente preparatorie o prodromiche potessero integrare la commercialità richiesta dalla disciplina PEX.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che la CTR aveva motivato in modo solo apparente, limitandosi ad affermazioni generiche sulla presenza di convenzioni urbanistiche, gestione di progetti edilizi e realizzazione di insediamenti, senza indicare la documentazione posta a base del convincimento né chiarire in che senso tali elementi integrassero la commercialità richiesta dall'art. 87 TUIR, soprattutto con riferimento alla continuità dell'attività nel triennio anteriore alla cessione. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
comma 1; comma 2; comma 4
La partecipation exemption si applica alle plusvalenze da cessione di partecipazioni solo se la società partecipata esercita un'impresa commerciale e se tale requisito, insieme agli altri presupposti rilevanti, sussiste ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo.
È richiamato per la definizione di impresa commerciale, ma la nozione di commercialità rilevante ai fini PEX è più ristretta rispetto a quella generale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione solo apparente e violazione dei requisiti di contenuto-forma della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione dei fatti, delle richieste delle parti e dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
La motivazione non può essere meramente apparente; deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione PEX, la commercialità della società partecipata deve risultare effettiva e non meramente potenziale o preparatoria; attività di start up o atti prodromici non bastano se non seguono un concreto svolgimento dell'impresa.
- La commercialità richiesta dall'art. 87 TUIR va verificata con rigore, avendo riguardo anche alla continuità ininterrotta dell'attività per il periodo minimo previsto dalla norma.
- La sentenza del giudice tributario è nulla quando la motivazione si riduce a formule generiche o assertive e non consente di comprendere quali prove siano state valorizzate e quale ragionamento abbia condotto alla decisione.
- Il giudice di merito deve indicare in modo puntuale le fonti probatorie poste a base dell'accertamento e spiegare perché esse dimostrino il requisito normativo richiesto, specie quando l'esistenza del presupposto agevolativo sia contestata dall'Ufficio.
- In sede di legittimità è censurabile l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti quando il giudice di merito non si confronti con un elemento fattuale idoneo a escludere o confermare il requisito richiesto dalla disciplina applicata.
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