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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07725/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa di pagamento formulata dalla società fornitrice dell’energia elettrica per consumi riferiti a un periodo nel quale il contatore dell’utente era stato riscontrato manomesso. L’utente aveva agito per ottenere l’accertamento negativo del credito, sostenendo che le somme richieste non fossero dovute. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale, in riforma, aveva rigettato l’eccezione di domanda nuova, ritenendo che la richiesta della società in appello di dichiarare legittimo l’avviso di pagamento e dovute le somme fosse solo la necessaria esplicitazione del rigetto dell’azione di accertamento negativo. Nel merito, il tribunale aveva valorizzato i verbali di verifica del contatore, la sottoscrizione degli stessi da parte dell’utente, i segni di manomissione rilevati dai tecnici e la congruità della ricostruzione dei consumi secondo la disciplina regolatoria richiamata. Con il ricorso per cassazione l’utente ha dedotto quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione della disciplina regolatoria sulla ricostruzione dei consumi; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dei criteri di riparto dell’onere della prova, invocando la presunzione di regolare funzionamento del contatore e la vicinanza della prova; (3) nullità della sentenza per omessa valutazione della documentazione prodotta in appello, ritenuta erroneamente non depositata; (4) violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita introduzione in appello di una domanda nuova riconvenzionale di accertamento positivo del credito da parte della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non scalfiva la ratio decidendi del tribunale, il quale aveva escluso la novità della domanda della società qualificandola come mera esplicitazione dell’effetto conseguente al rigetto dell’accertamento negativo. Ha poi dichiarato inammissibili anche gli altri motivi per difetto di autosufficienza e specificità, nonché per mancato confronto con le rationes della sentenza impugnata e con l’accertamento di merito sulla manomissione del contatore e sull’avvenuta prova del credito. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, oltre a una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    la domanda della società in appello non è stata ritenuta nuova, perché considerata coincidente con la difesa già svolta in primo grado e con l’effetto speculare del rigetto dell’azione di accertamento negativo.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo sul riparto dell’onere della prova è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la complessiva motivazione del giudice di merito che aveva reputato assolto l’onere probatorio dalla società.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati formulati richiamando diversi vizi di legittimità, ma la Corte ha rilevato che non erano idonei a superare le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    è stato richiamato per evidenziare il difetto di specificità e di confronto con la ratio decidendi nei motivi di ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    è stato applicato per dichiarare inammissibili i motivi che non indicavano puntualmente gli atti e i documenti su cui si fondavano.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • artt. 9, 10 e 11 della Delibera n. 200/99

    sono stati richiamati dal giudice di merito come base normativa della ricostruzione dei consumi in caso di contatore manomesso.

  • art. 41 della Delibera n. 120/2008 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas

    è stato richiamato dal giudice di merito quale criterio regolatorio per la ricostruzione dei consumi addebitati all’utente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che censura una statuizione processuale è inammissibile se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura della vicenda processuale.
  • L’impugnazione per vizio di motivazione o per violazione di legge è inammissibile quando difetta di specificità e autosufficienza, ossia quando non indica in modo preciso gli atti e i documenti rilevanti e il loro effettivo contenuto.
  • La domanda con cui la parte appellante chiede la declaratoria di legittimità del proprio avviso di pagamento e della debenza delle somme non integra necessariamente una domanda nuova se costituisce soltanto l’esplicitazione dell’effetto conseguente al rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dall’avversario.
  • In una controversia relativa a consumi di energia con contatore manomesso, il giudice di merito può ritenere provato il credito del gestore sulla base dei verbali di verifica, dei segni di alterazione riscontrati e della ricostruzione dei consumi secondo la disciplina regolatoria applicabile, salvo che l’impugnazione confuti specificamente tali elementi.
  • La deduzione secondo cui la documentazione dimostrerebbe consumi costanti non è sufficiente in cassazione se non viene riportata e localizzata con precisione e se non si confronta con l’accertamento di merito circa la manomissione del misuratore e la conseguente ricostruzione del dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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