Cassazione Civile, Ordinanza n. 31498/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da una dipendente di un ente creditizio pubblico contrattualizzato, che chiedeva il riconoscimento del superiore inquadramento a funzionario di sesto livello con decorrenza dal 1 agosto 2010 e il pagamento delle differenze retributive maturate. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che le mansioni concretamente svolte fossero riconducibili alla qualifica superiore. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 4 del Regolamento del Personale e degli artt. 1362, 2071 e 2697 c.c., sostenendo che la qualifica di funzionario di 6° grado richiedesse l'assegnazione a un ufficio, elemento che la corte territoriale avrebbe trascurato; 2) violazione dell'art. 2103 c.c., degli artt. 73 e 84 del CCNL credito e degli artt. 1 e 6 del Regolamento del Personale, per mancata comparazione tra mansioni svolte e livello rivendicato, per erronea valorizzazione di un preteso principio di parità di trattamento e per avere attribuito rilievo decisivo all'assenza di supervisione; 3) censure analoghe, anche ex artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione della corrispondenza tra mansioni e declaratorie contrattuali; 4) ulteriori censure di violazione di legge e di motivazione apparente, deducendo contrasto tra ragionamento decisorio e prove acquisite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando l'interpretazione dell'art. 4 del Regolamento del Personale secondo cui la formula 'nell'ambito di un ufficio assegnato' per il funzionario amministrativo indica un incarico/funzione e non la preposizione a una struttura organizzativa; ha poi ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi, osservando che la corte di merito aveva correttamente svolto l'accertamento delle mansioni, aveva valutato le prove e aveva applicato il criterio trifasico per l'inquadramento superiore. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'ente datore di lavoro. Ha ritenuto corretta l'interpretazione data dalla corte territoriale all'art. 4 del Regolamento del Personale, secondo cui per il funzionario amministrativo non è necessaria la preposizione a un ufficio intesa come struttura organizzativa, ma basta l'assegnazione a un incarico/funzione nell'ambito di un ufficio. Ha inoltre giudicato infondate le censure sulle mansioni e sulla motivazione, osservando che la corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto completo e logicamente coerente, valorizzando le attività effettivamente svolte dalla lavoratrice, la loro autonomia e responsabilità e il venir meno della supervisione dei superiori. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4 del Regolamento del Personale dell'IRCAC
"I funzionari amministrativi e qualifiche equipollenti assolvono a mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell'ambito di un Ufficio assegnato loro dal capo dell'ufficio stesso"
La locuzione 'nell'ambito di un Ufficio assegnato' non richiede la preposizione del lavoratore a una struttura organizzativa, ma può riferirsi all'assegnazione di un incarico/funzione; la norma distingue i capi ufficio, preposti all'ufficio, dai funzionari, ai quali è sufficiente l'assegnazione di un ufficio/incarico.
È richiamato come parametro ermeneutico del contratto/regolamento, ma la Corte rileva che la censura del ricorrente si risolve in una mera contrapposizione di letture senza dimostrare il contrasto dell'interpretazione accolta con il tenore letterale.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sull'inquadramento; la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
Richiamato nelle doglianze in tema di prova dell'adibizione a mansioni superiori; la Corte valorizza che il giudice di merito ha accertato in fatto le mansioni svolte sulla base del compendio probatorio.
È il parametro sostanziale per il riconoscimento delle mansioni superiori e del corretto inquadramento; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia correttamente comparato mansioni effettive e declaratorie contrattuali.
artt. 73 e 84 del C.C.N.L. del 12 febbraio 2005
Sono richiamati per la definizione delle qualifiche del personale del settore credito; la Corte d'appello li ha utilizzati per specificare il contenuto della disciplina regolamentare interna.
art. 1 del Regolamento del Personale dell'IRCAC
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina interna del rapporto di lavoro, senza che la Corte di cassazione ne ravvisi la violazione.
art. 6 del Regolamento del Personale dell'IRCAC
Invocato dal ricorrente nelle censure sul corretto inquadramento, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte di cassazione.
La Corte osserva che le censure sul punto mirano in realtà a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito.
Richiamato a sostegno di doglianze sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che l'apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove appartiene al giudice di merito.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma le doglianze vengono ritenute infondate o inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di inquadramento superiore, la disposizione collettiva o regolamentare va interpretata secondo il dato letterale e il significato sistematico delle espressioni usate; quando il testo distingue tra 'preposizione' a un ufficio e semplice 'assegnazione' a un ufficio/incarico, non è consentito sovrapporre le due nozioni.
- Il riconoscimento della qualifica superiore richiede la verifica concreta delle mansioni effettivamente svolte e della loro riconducibilità alle declaratorie contrattuali superiori, non un confronto astratto o meramente nominale tra livelli.
- Il giudice di merito soddisfa correttamente il criterio trifasico dell'inquadramento quando accerta i fatti, ricostruisce le regole contrattuali applicabili e valuta la corrispondenza tra mansioni e qualifica, anche senza una scansione rigidamente formale.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di rivalutazione del materiale probatorio; la valutazione dell'attendibilità e della concludenza delle prove resta riservata al giudice di merito.
- Non integra motivazione apparente la sentenza che dia risposta argomentata alle censure di appello e fondi la decisione su un accertamento coerente delle mansioni, anche se il ricorrente dissenta dalla lettura delle prove svolta dal giudice di merito.
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