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Sentenza

Sentenza n. 4701/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro il rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare e il successivo provvedimento di conferma adottato all’esito del riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea rappresentazione e valutazione dei fatti, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede. In particolare, sosteneva che l’amministrazione avesse ritenuto falsa la documentazione relativa all’idoneità abitativa sulla sola base della comunicazione comunale secondo cui la pratica non risultava agli atti, senza svolgere adeguati accertamenti e senza considerare l’apporto partecipativo dell’interessato. Contestava inoltre la dichiarazione di parziale improcedibilità del ricorso introduttivo, sostenendo che anche il provvedimento di riesame fosse viziato per omessa o insufficiente valutazione delle deduzioni e dei documenti prodotti. La vicenda riguardava il rigetto di una domanda di emersione presentata dal datore di lavoro dell’interessato, motivato dall’asserita utilizzazione di documentazione falsa nel procedimento relativo all’idoneità alloggiativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha precisato che il provvedimento adottato all’esito del riesame, pur confermando l’effetto negativo, era espressione di un nuovo e autonomo esercizio del potere, con diversa motivazione, e aveva integralmente sostituito il precedente provvedimento. Pertanto, il ricorso introduttivo avrebbe dovuto essere dichiarato totalmente improcedibile, non soltanto limitatamente alla censura relativa alla partecipazione procedimentale. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento di riesame. L’amministrazione aveva desunto la falsità della documentazione dalla sola circostanza che il Comune non rinvenisse agli atti la relativa pratica, compiendo un salto logico non suffragato da adeguata istruttoria. Inoltre, l’eventuale condotta fraudolenta non era comunque imputabile al lavoratore, ma, secondo la stessa ricostruzione amministrativa, alla proprietaria dell’immobile che aveva richiesto la certificazione. Nel procedimento rinnovato in contraddittorio, l’interessato poteva legittimamente produrre documentazione formata dopo il primo provvedimento ma prima del nuovo provvedimento, poiché il riesame riapriva il procedimento e consentiva una piena valutazione della situazione. La documentazione comunale successiva aveva dimostrato l’idoneità alloggiativa e, conseguentemente, escluso la falsità riferibile a tale requisito. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato totalmente improcedibile il ricorso introduttivo, accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento di conferma del diniego. Ha posto a carico del Ministero dell’Interno le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 5.000, oltre accessori, e ha ammesso definitivamente l’appellante al patrocinio a spese dello Stato, liquidando al difensore euro 3.000 oltre accessori per il giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020

    Il requisito dell’idoneità alloggiativa è considerato requisito rilevante nella procedura di emersione dal lavoro irregolare; tuttavia, la sua eventuale mancanza non coincide con la prova della falsità documentale e non può essere affermata sulla base del solo mancato rinvenimento della pratica presso il Comune.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale avrebbe consentito all’interessato di chiarire la situazione alloggiativa e di produrre documentazione utile; nel procedimento rinnovato, l’apporto partecipativo deve essere effettivamente esaminato dall’amministrazione.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; impegno professionale

    La liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve avvenire tenendo conto dei valori medi delle tariffe e dell’impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Nel processo amministrativo i compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati nella misura prevista dalla disposizione, con il dimezzamento indicato dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, a seguito dell’annullamento o del riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento con diversa motivazione, tale atto costituisce espressione di un nuovo e autonomo esercizio del potere e sostituisce integralmente il provvedimento precedente; il ricorso originario diviene quindi totalmente improcedibile, mentre le censure devono essere rivolte contro il nuovo atto mediante motivi aggiunti.
  • La falsità di una dichiarazione o di una documentazione non può essere desunta automaticamente dal solo mancato rinvenimento della relativa pratica presso l’amministrazione comunale, occorrendo un’istruttoria idonea a dimostrare l’effettiva falsità e il collegamento soggettivo della condotta con il destinatario del provvedimento negativo.
  • Nel procedimento rinnovato in contraddittorio, il privato può produrre documenti formati dopo il provvedimento originario ma prima del nuovo provvedimento, quando tali documenti servano a rappresentare la situazione esistente al momento del riesame; l’amministrazione deve valutarli senza applicare uno sbarramento temporale riferito all’atto ormai sostituito.
  • La condotta fraudolenta eventualmente posta in essere da un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento non può essere automaticamente imputata a quest’ultimo senza una specifica dimostrazione del suo coinvolgimento o della sua responsabilità.
  • La produzione di documentazione idonea a dimostrare, nel procedimento rinnovato, la sussistenza del requisito sostanziale esclude che il medesimo elemento possa essere contemporaneamente qualificato come falso in assenza di ulteriori e specifici accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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