Cassazione Civile, Ordinanza n. 37444/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla lunga vicenda dell'impresa storica "Cerpelli", poi trasformata in società e infine fallita, cui seguì nel 1989 la cessione di un ramo d'azienda a una cooperativa costituita dagli ex dipendenti. La cessionaria utilizzò dapprima di fatto e poi registrò il marchio "Cerpelli Pompe". In un precedente giudizio, instaurato da esponenti della famiglia Cerpelli contro la cessionaria, era stata decisa la questione dell'uso del cognome nella denominazione sociale, con cassazione con rinvio poi non riassunta. Nel 2011 la società ricorrente e l'erede di una delle originarie socie agirono per ottenere la nullità della registrazione del marchio, l'inibitoria dell'uso, il risarcimento del danno e la restituzione del marchio, sostenendo che il segno non fosse stato validamente trasferito e che mancasse il consenso necessario. La Corte d'appello ha però ritenuto che il marchio fosse stato trasferito insieme all'azienda, in forza della disciplina sulla ditta derivata e della presunzione di trasferimento del marchio con l'azienda; ha inoltre escluso rilievo al precedente giudizio sul solo diritto al nome. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato sostanziale formatosi nel precedente giudizio; 2) erronea qualificazione del segno come marchio di prodotto e applicazione dell'art. 2573 c.c. anziché delle norme sul trasferimento della ditta; 3) contraddittorietà della motivazione circa il rapporto tra ditta e marchio; 4) ultrapetizione e violazione del giudicato interno sulla natura del marchio; 5) erronea applicazione delle presunzioni e dell'onere della prova sul mancato consenso al trasferimento; 6) erronea qualificazione come endofallimentare del provvedimento del giudice delegato che aveva respinto l'integrazione dell'atto di cessione; 7) errata interpretazione della volontà contrattuale delle parti circa l'inclusione del marchio nella cessione. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo insussistente il giudicato invocato, corretta la qualificazione della ditta come derivata e la conseguente presunzione di trasferimento del marchio con l'azienda, nonché inammissibili o infondati i restanti motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o privi dei requisiti di specificità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società cessionaria. Ha ritenuto che il precedente giudizio riguardasse soltanto il diritto al nome e non la titolarità del marchio, sicché non operava alcun giudicato preclusivo. Ha confermato che, nel caso concreto, la ditta era derivata perché trasferita unitamente all'azienda dall'originario imprenditore a una società di capitali; ciò rendeva applicabile la presunzione di trasferimento del marchio con l'azienda ai sensi dell'art. 2573, comma 2, c.c. e della disciplina marchi allora vigente, senza necessità di invocare l'art. 2565 c.c. sul consenso per il trasferimento della ditta. Gli ulteriori motivi sono stati giudicati inammissibili o comunque infondati perché la sentenza d'appello era motivata in modo sufficiente, non vi era ultrapetizione, non era consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio e l'interpretazione del contratto di cessione apparteneva al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il giudicato sostanziale, ma la Corte esclude che il precedente giudizio sul nome produca effetti preclusivi sulla diversa lite relativa al marchio
invocati per dedurre gli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio; la Corte esclude che ciò incida sulla controversia odierna
artt. 12 e 13 della legge marchi
richiamati nelle censure, ma ritenuti non decisivi rispetto alla ratio decidendi
art. 15 l. marchi
la Corte osserva che la norma era applicabile alla fattispecie solo in combinato con la disciplina sul trasferimento del marchio insieme all'azienda
art. 21 l. marchi
richiamato nella ricostruzione del precedente giudizio sul nome; non è la norma decisiva del caso attuale
serve a definire la ditta come contenente almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore; da ciò la Corte ricava che una ditta trasferita a un diverso soggetto è ditta derivata
richiamato per la disciplina della modificazione della ditta o denominazione idonea a differenziarla e per distinguere tra ditta individuale e denominazione sociale
ritenuto non applicabile alla fattispecie decisiva, perché riguarda il trasferimento della ditta, non il marchio; il consenso dell'alienante è quindi irrilevante ai fini della decisione sul marchio
richiamato per spiegare che alla denominazione sociale si applicano le regole sulla confondibilità, ma non la disciplina del trasferimento della ditta
è la norma centrale: quando il marchio è costituito da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo del marchio sia trasferito con l'azienda
richiamato per la dedotta nullità della motivazione; la Corte esclude che vi sia stata motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
invocato nel motivo sull'ultrapetizione, ma la censura è ritenuta non conducente
richiamati per dedurre ultrapetizione e cattiva valutazione delle prove; la Corte osserva che non è ammessa in cassazione una rivalutazione del merito
invocati contro la presunzione di trasferimento e sul riparto dell'onere probatorio; la Corte reputa inammissibile il tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove
art. 25 L.F.
richiamato nel motivo sul provvedimento del giudice delegato, ma la Corte lo considera irrilevante rispetto alla natura endofallimentare del provvedimento
artt. 106 e 107 L.F.
citate nel motivo sul provvedimento del giudice delegato; non mutano la qualificazione endofallimentare del provvedimento
richiamato per censurare l'interpretazione del contratto di cessione; la Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto riservato al giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una controversia concernente il diritto al nome o all'uso del patronimico non si estende automaticamente a una successiva azione avente ad oggetto la validità o la titolarità di un marchio, quando il perimetro soggettivo e oggettivo dei due giudizi sia diverso.
- Se un segno distintivo incorpora una ditta derivata, trasferita unitamente all'azienda, opera la presunzione legale di trasferimento del marchio con l'azienda; in tale ipotesi non è decisivo invocare le regole sul consenso richiesto per il trasferimento della ditta.
- La ditta trasferita a soggetto diverso dal titolare originario non è più una ditta patronimica originaria, ma una ditta derivata; da ciò discendono effetti specifici sulla circolazione dei segni distintivi e sulla presunzione di trasferimento del marchio.
- La denominazione sociale e la ditta non coincidono: la prima identifica la soggettività della società, la seconda l'impresa; quindi la disciplina del trasferimento della ditta non si applica automaticamente alla denominazione sociale.
- In cassazione non è consentito, sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del minimo costituzionale della motivazione.
- La denuncia di ultrapetizione o di nullità per motivazione contraddittoria non è fondata quando la motivazione contestata è solo aggiuntiva o ipotetica e la decisione si regge su una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
- L'interpretazione della volontà contrattuale è attività di merito: il ricorrente che denunci la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali regole siano state violate e in quale punto il giudice se ne sia discostato, senza limitarsi a contrapporre una lettura alternativa.
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