Sentenza n. 3180/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza di n. 1655/2024 del 04.03.2024 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nel giudizio n.rg. 14889/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 4.386,46 oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1655/2024, divenuta definitiva, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di euro 4.386,46 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 ottobre 2024; il passaggio in giudicato era stato certificato il 2 aprile 2025 e, alla data di proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché il pagamento non era stato eseguito, la ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce contro le amministrazioni pubbliche. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Ha inoltre disposto, a carico dell'Amministrazione e in favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti dell'incarico dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare le misure necessarie e disporre una penalità di mora, nonché nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
retribuzione professionale docenti
Costituisce la base normativa collettiva del credito riconosciuto dal giudice ordinario e posto in esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.
Individua il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il dies a quo decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione è passato in giudicato e, nei confronti di una pubblica amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento spontaneo.
- In presenza di una sentenza definitiva che condanna l'amministrazione al pagamento di una somma determinata o determinabile, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato e adottare le ulteriori misure necessarie per assicurare l'effettività del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo oppure, in caso di persistente inerzia, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione; l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →