Cassazione Civile, Ordinanza n. 23711/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2014, emesso dopo invito al contraddittorio, con cui l’Ufficio ha ripreso a tassazione un importo di euro 173.000,00 derivante dalla rinuncia dei soci alla restituzione di finanziamenti effettuati in favore della società. L’Amministrazione ha ritenuto che tale importo fosse stato indebitamente qualificato dalla contribuente come posta non reddituale, anziché come ricavo, anche per incidere sullo studio di settore e ottenere un esito più favorevole, con recupero di IRAP e IVA. La CTP ha accolto il ricorso della società e la CTR del Lazio ha confermato, affermando che la rinuncia al finanziamento soci rientrerebbe tra i ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. g), TUIR. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 88, comma 4-bis, e 85, comma 1, lett. g), TUIR, oltre all’art. 62-bis del d.l. n. 331/1993 conv. in l. n. 427/1993, sostenendo che la rinuncia del socio al credito da finanziamento non integra ricavo, ma sopravvenienza attiva fiscalmente irrilevante (nel regime applicabile ratione temporis) e comunque posta patrimoniale, non reddituale. Ha inoltre contrastato le eccezioni preliminari della contribuente su improcedibilità e specificità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di improcedibilità e di inammissibilità del ricorso, ritenendo valida la produzione della sentenza impugnata e sufficientemente specifico il motivo di ricorso. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia, affermando che la rinuncia da parte dei soci alla restituzione di un finanziamento non costituisce ricavo imponibile ex art. 85 TUIR, ma rientra nella disciplina dell’art. 88 TUIR, che per il regime pro tempore escludeva la rilevanza reddituale della rinuncia ai crediti dei soci. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia del socio ha natura patrimoniale e produce un effetto assimilabile a un apporto di capitale, non un provento straordinario tassabile come reddito d’impresa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale ... dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti
la rinuncia dei soci ai crediti integra una sopravvenienza attiva non rilevante fiscalmente nel regime pro tempore esaminato, con esclusione dell’imponibilità reddituale.
richiamato dall’Agenzia come disciplina successiva; la Corte osserva che non è applicabile al caso di specie la successiva limitazione introdotta da tale disposizione.
art. 85, comma 1, lett. g), TUIR
non si applica alla rinuncia al finanziamento soci, che non può essere qualificata come ricavo d’impresa.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993 n. 331 conv. con modif. in l. n. 427/1993
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione al contesto dell’accertamento e degli studi di settore.
Massime di principio
- La rinuncia del socio al credito derivante da finanziamento soci, nel regime fiscale applicabile ratione temporis, non costituisce ricavo d’impresa ai sensi dell’art. 85 TUIR, ma una posta patrimoniale riconducibile alla disciplina delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 TUIR.
- La liberazione della società dall’obbligo di restituzione del finanziamento per effetto della rinuncia del socio produce un effetto assimilabile a un apporto di capitale o a un conferimento atipico, privo di autonoma rilevanza reddituale.
- La rinuncia a un credito da parte del socio non è equiparabile alla remissione del debito da parte di un terzo, ipotesi che può invece assumere rilevanza reddituale.
- Nel giudizio di legittimità, le eccezioni di improcedibilità per difetto di attestazione di conformità e le censure di genericità del ricorso vanno respinte quando la documentazione e il contenuto del motivo consentano di individuare chiaramente il provvedimento impugnato e le ragioni di doglianza.
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