Cassazione Civile, Sentenza n. 21618/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso IVA relativa all'anno 2009 contestata dall'Agenzia e negata per effetto dell'applicazione del meccanismo del pro rata; la Casa di Cura svolgeva prestazioni sanitarie esenti e deduceva il diritto a detrazione/ rimborso dell'IVA. In cassazione la ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza della CTR (vizi di motivazione), la violazione e falsa applicazione delle norme IVA (D.P.R. 633/1972, artt. 19, 19-bis e 10) e ha chiesto, fra l'altro, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR ha adeguatamente motivato la decisione e che il credito IVA era infondato poiché, essendo la contribuente titolare di prestazioni medico-sanitarie esenti, va applicato il meccanismo del pro rata che limita la detrazione. Ha ritenuto superfluo il rinvio alla Corte di giustizia in quanto la giurisprudenza comunitaria (es. causa C-560/11 Debiasi) ha già chiarito che la detrazione si applica solo agli acquisti impiegati per operazioni imponibili e che le operazioni esenti vanno inserite nel denominatore del prorata. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 15.000 oltre spese prenotate a debito) e rigetta il ricorso.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, artt. 19 (comma 5), 19-bis e art. 10 (comma 1)
Gli acquisti danno diritto a detrazione solo se impiegati per operazioni imponibili; le operazioni esenti devono essere incluse nel denominatore per il calcolo del pro rata che limita la detrazione. Di conseguenza non è riconosciuto rimborso/indetraibilità per la parte riconducibile ad operazioni esenti.
d.lgs. 546/1992, artt. 36 e 61
Richiamati nel quadro delle censure procedurali sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse conforme ai requisiti minimi richiesti e non affetta da nullità per 'error in procedendo'.
Codice di procedura civile, artt. 132 e 360
Art. 360 cod. proc. civ. invocato dalla ricorrente per i motivi di cassazione (n.4 e n.5); la Corte ha rigettato le censure, ritenendo insussistenti i vizi dedotti ai sensi di tali norme.
Sesta direttiva IVA / normativa UE (art. 19 par. 1 della Sesta direttiva)
Principio comunitario secondo cui le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione e devono essere prese in considerazione nel calcolo del prorata, al fine di assicurare la neutralità dell'IVA.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE, causa C-560/11 (Debiasi)
La Corte di giustizia ha affermato che il diritto alla detrazione riguarda solo beni e servizi impiegati per operazioni soggette ad imposizione; se sono effettuate operazioni esenti, gli acquisti riferibili a tali operazioni non danno diritto a detrazione e le operazioni esenti vanno incluse nel denominatore del prorata.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - diritto di proprietà (richiamata)
La Corte ha ritenuto manifestamente irrilevante la censura riferita alla violazione del diritto di proprietà ai sensi della CEDU, atteso il quadro giuridico comunitario e nazionale applicabile.
Massime di principio
- Quando un soggetto svolge sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (es. prestazioni sanitarie), la detrazione dell'IVA sugli acquisti deve essere calcolata con il meccanismo del pro rata, includendo le operazioni esenti nel denominatore.
- Le prestazioni medico-sanitarie esenti impediscono la detrazione dell'IVA sugli acquisti imputabili a tali prestazioni; pertanto richiesta di rimborso per l'intero ammontare è generalmente infondata se non dimostrata la stretta imputabilità degli acquisti alle operazioni imponibili.
- Se la giurisprudenza comunitaria ha già chiarito un principio (es. C-560/11), il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è superfluo e il giudice nazionale può applicare direttamente il principio consolidato.
- Le censure sulla motivazione sono fondate solo se la sentenza è priva di argomentazioni idonee a far percepire il fondamento della decisione; la motivazione va letta nella sua integrità (narrativa e dispositiva) prima di dichiararne il vizio.
- In caso di soccombenza in Cassazione le spese seguono la parte perdente; le somme liquidate a titolo di spese possono comprendere anche onorari e spese prenotate a debito.
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