Cassazione Civile, Ordinanza n. 15631/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Due avvocati avevano svolto attività difensiva per una cliente e avevano già ricevuto euro 56.371,76. Hanno poi chiesto in giudizio il pagamento di compensi ulteriori, sostenendo che quella somma non fosse il compenso convenuto ma l'importo che essi si erano detti disponibili ad accettare solo a condizione del pagamento immediato, condizione non verificatasi. Il tribunale e la corte d'appello hanno invece ritenuto che, alla luce di due avvisi di parcella del 3 settembre 2015 e di una missiva del 10 settembre 2015, oltre che delle prove testimoniali, le parti avessero concordato senza condizioni un compenso pari proprio a euro 56.371,76. Nel ricorso per cassazione i professionisti hanno denunciato violazione dell'art. 2233 c.c., sostenendo che l'accordo sul compenso dell'avvocato deve rivestire forma scritta ad substantiam e che la corte di merito aveva erroneamente valorizzato documenti non idonei a integrare un valido patto scritto; hanno anche contestato il richiamo al precedente sull'ingegnere, ritenuto non pertinente alla professione forense.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la motivazione della sentenza impugnata andava corretta perché il compenso professionale dell'avvocato richiede un accordo scritto ad substantiam e non può essere provato con testimonianze o presunzioni salvo perdita incolpevole del documento. Tuttavia ha ritenuto corretta la decisione finale, poiché la produzione in giudizio, da parte della cliente, degli avvisi di parcella redatti dagli avvocati ha integrato un equipollente della sottoscrizione mancante, perfezionando ex nunc il contratto scritto di determinazione del compenso. Di conseguenza, la somma già corrisposta era da considerarsi pattuita convenzionalmente e non spettavano ulteriori somme. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per il compenso dell'avvocato l'accordo di determinazione deve rivestire forma scritta ad substantiam; in mancanza, il compenso può essere determinato secondo i criteri sussidiari solo se non vi è pattuizione valida. La scrittura non può essere sostituita da prova testimoniale o presuntiva, salvo i casi di perdita incolpevole del documento.
art. 2 d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006
La disciplina ha inciso sull'art. 2233 c.c. ma non ha eliminato il requisito della forma scritta per l'accordo sul compenso professionale.
art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012
Ha innovato il momento della stipula, di regola collegandolo al conferimento dell'incarico, ma non il requisito di forma.
La prova per testimoni e per presunzioni semplici dell'accordo scritto è ammessa solo nei casi di perdita incolpevole del documento.
L'invio della parcella produce effetto quando perviene al destinatario, che può accettarla o rifiutarla se non conforme a un precedente accordo.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone ferma la decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accordo sul compenso dell'avvocato deve risultare da forma scritta ad substantiam; in difetto di sottoscrizione contestuale delle parti, il contratto può perfezionarsi se la proposta scritta di una parte è seguita dall'accettazione nella medesima forma.
- La parcella redatta dal professionista e prodotta in giudizio dalla controparte può valere come equipollente della mancata sottoscrizione, perfezionando il negozio ex nunc, purché la controparte sia la stessa che aveva ricevuto la proposta e sia ancora in vita al momento della produzione.
- Nei rapporti per i quali la legge impone la forma scritta, la prova testimoniale e presuntiva dell'accordo è preclusa salvo perdita incolpevole del documento; quindi il giudice di merito deve verificare prima di tutto l'esistenza di una valida forma scritta o di un suo equipollente.
- La parcella inviata al cliente ha natura di proposta e, una volta pervenuta al destinatario, può essere accettata o rifiutata se non è già conforme a un precedente accordo.
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