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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15543/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla registrazione di un'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato esecutivo il progetto divisionale di una comunione ereditaria. Il provvedimento civile aveva attribuito i beni in natura ai condividenti e previsto conguagli in denaro a carico di alcuni di essi. I contribuenti hanno impugnato l'avviso sostenendo che si trattasse di divisione meramente dichiarativa, soggetta alla sola imposta dell'1% sull'intera massa, e non di atto traslativo soggetto alla maggiore aliquota del 9% sui conguagli. In cassazione, il ricorso principale ha dedotto: 1) violazione del d.P.R. 131/1986, art. 34, per avere la sentenza d'appello applicato l'aliquota della vendita a una divisione ereditaria con conguagli che, secondo i ricorrenti, non eccedevano la quota di diritto; 2) omesso esame del contenuto del provvedimento divisionale e violazione degli artt. 34 e 37 del d.P.R. 131/1986, per avere la Corte territoriale trattato come trasferimento ciò che era, a loro dire, un semplice riequilibrio tra quote; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992. La ricorrente incidentale ha invece dedotto, da un lato, il mancato perfezionamento del contraddittorio in appello per omessa notifica del gravame nei suoi confronti e, dall'altro, la violazione dell'art. 34 d.P.R. 131/1986, sostenendo che i conguagli avessero solo funzione compensativa e non traslativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Sul piano del merito tributario ha affermato che, quando nella divisione ereditaria un condividente riceve beni di valore superiore alla quota spettante, l'eccedenza è trattata come atto traslativo e il relativo conguaglio sconta l'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti; ha quindi confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione e della decisione d'appello che aveva applicato l'aliquota del 9% sui conguagli e quella dell'1% sulla parte divisoria. Quanto al vizio motivazionale, ha escluso la motivazione apparente, ritenendo che la sentenza impugnata contenesse una ratio decidendi intelligibile. Quanto al motivo incidentale sul contraddittorio, ha ritenuto che, in presenza di coobbligazione solidale e di cause scindibili ma logicamente dipendenti, la mancata notifica dell'appello a una parte originaria non determinasse giudicato interno, essendo comunque possibile l'integrazione del contraddittorio e, nel caso concreto, la successiva costituzione volontaria della parte pretermessa. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "divisione con conguaglio"; "conguagli c.d. fittizi"; eccedenza rispetto alla quota spettante

    Nella divisione ereditaria, la parte di attribuzione che eccede la quota spettante al condividente è trattata, ai fini dell'imposta di registro, come atto traslativo assimilato alla vendita; se non vi sono conguagli o se le attribuzioni restano nei limiti della quota, opera il trattamento proprio dell'atto divisionale dichiarativo.

  • art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    aliquota proporzionale del 9%

    Per la parte eccedente della divisione con conguagli si applica l'aliquota propria degli atti traslativi, non quella dell'atto divisionale.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    comma 4; comma 5; comma 5-bis

    La disciplina della rettifica dei valori dichiarati non consente, nel caso di divisione senza conguagli o con attribuzioni nei limiti della quota, l'accertamento dei c.d. conguagli fittizi quando operi la valutazione automatica degli immobili.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Tutte le parti dell'atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro.

  • artt. 1292 ss. c.c.

    I principi civilistici delle obbligazioni solidali si applicano anche in materia tributaria, con gli adattamenti richiesti dalla struttura del rapporto d'imposta.

  • art. 1306 c.c.

    Il giudicato favorevole può estendersi al coobbligato non impugnante nei limiti consentiti dalla disciplina della solidarietà tributaria.

  • art. 331 c.p.c.

    Nelle cause inscindibili o dipendenti, l'impugnazione deve essere estesa alle altre parti e, se necessario, va ordinata l'integrazione del contraddittorio.

  • art. 332 c.p.c.

    Per le cause scindibili l'omessa notifica dell'impugnazione ad alcune parti non impone necessariamente l'integrazione, se il termine per impugnare nei loro confronti è decorso.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"

    Nel processo tributario la norma non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili; continua ad applicarsi, nei limiti compatibili, la disciplina codicistica sul litisconsorzio in impugnazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la carenza motivazionale rileva solo se la motivazione è radicalmente assente o meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se non consente di individuare la ratio decidendi o è affetta da insanabile perplessità o contraddizione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione apparente si configura quando il ragionamento decisorio non raggiunge il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la divisione ereditaria è atto dichiarativo solo nei limiti in cui le attribuzioni restano proporzionate alle quote; se un condividente riceve beni di valore eccedente la propria quota, l'eccedenza è fiscalmente trattata come trasferimento assimilato alla vendita.
  • Il conguaglio in denaro assume rilievo tributario proporzionale quando serve a compensare un'eccedenza di attribuzione rispetto alla quota di diritto; non conta la funzione dichiarata dalle parti, ma il dato oggettivo del valore attribuito.
  • Nella divisione senza eccedenze non è consentita la riqualificazione in chiave traslativa mediante conguagli fittizi, soprattutto quando operi la disciplina della valutazione automatica degli immobili.
  • Nel processo tributario, la solidarietà passiva dei coobbligati non trasforma automaticamente la controversia in un litisconsorzio necessario sostanziale: occorre distinguere tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili secondo i criteri codicistici.
  • Per le impugnazioni in materia tributaria, l'omessa notifica dell'appello ad una delle parti del primo grado non determina sempre la nullità insanabile del gravame; rilevano la natura del rapporto processuale e la possibilità di integrazione del contraddittorio, con eventuale sanatoria per costituzione volontaria.
  • La motivazione è apparente solo quando il testo della sentenza, pur esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta il dissenso della parte sulla soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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