Cassazione Civile, Ordinanza n. 15538/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia originava da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione, compensando le spese. In appello, il tribunale, in parziale riforma, aveva posto le spese del primo grado a carico dell'opponente e le aveva distratte, insieme a quelle del secondo grado, in favore del difensore dell'opposto. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente e depositato tramite invio di PEC alla cancelleria della Corte, indirizzandolo però contro il difensore distrattario e non contro il condominio parte del rapporto processuale di merito. Con l'atto successivo denominato "istanza" ha insistito nelle proprie richieste, senza allegare circostanze idonee a giustificare il deposito non telematico né a fondare una difesa personale nel giudizio di legittimità. Le doglianze investivano, in sintesi, la mancata celebrazione dell'udienza di discussione in videoconferenza, l'omesso esame di documenti, la riforma della compensazione delle spese e il mancato rilievo della pretesa decadenza dell'amministratore condominiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il deposito del ricorso mediante semplice PEC alla cancelleria non integrasse il deposito telematico richiesto per il giudizio di cassazione dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti davanti alla Corte dal 1° gennaio 2023, e che mancasse ogni allegazione riconducibile all'eccezione del mancato funzionamento dei sistemi informatici. Ha inoltre rilevato, per completezza, ulteriori profili di inammissibilità: il ricorso era stato proposto personalmente senza difensore iscritto all'albo speciale per il patrocinio in Cassazione, e risultava indirizzato contro il difensore antistatario anziché contro la parte sostanziale del giudizio di merito, senza che fosse stata censurata la pronuncia di distrazione delle spese. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
primo e terzo comma; comma quarto
Il deposito degli atti e dei documenti nel giudizio di cassazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo i casi eccezionali previsti; l'invio di una PEC alla cancelleria non equivale a un deposito telematico conforme alle regole tecniche.
art. 6, comma 1, D.lgs. n. 82 del 2005
La PEC è equiparata alla raccomandata, ma tale equiparazione non la trasforma in modalità telematica di deposito processuale.
art. 156 c.p.c.
Il mancato rispetto delle modalità telematiche richieste per il deposito determina una nullità non sanabile, quando non sia raggiunto lo scopo dell'atto.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022
La disciplina del deposito telematico si applica ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione dal 1° gennaio 2023.
art. 369 c.p.c.
Il ricorso depositato con modalità non telematiche fuori dai casi consentiti deve essere dichiarato improcedibile.
art. 365 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale della parte determina inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito degli atti processuali e dei documenti deve avvenire esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla disciplina tecnica; il semplice invio dell'atto via PEC alla cancelleria non è sufficiente.
- L'inosservanza delle modalità telematiche di deposito, fuori dai casi eccezionalmente consentiti, comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo specifica allegazione del malfunzionamento dei sistemi informatici o di altra causa rientrante nelle eccezioni normative.
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la proposizione personale della parte è causa di inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata dispone la distrazione delle spese e l'impugnazione non investe la distrazione stessa, la legittimazione passiva resta della parte sostanziale del rapporto processuale e non del difensore distrattario.
- Le censure relative alla liquidazione o ripartizione delle spese non attribuiscono di per sé legittimazione processuale al difensore distrattario, salvo che sia contestata direttamente la statuizione di distrazione.
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