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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15535/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce dalla successione di una donna deceduta nel 2009. Alcuni eredi legittimi hanno convenuto in giudizio altri chiamati alla successione chiedendo dichiararsi la nullità di un testamento olografo, ritenuto totalmente apocrifo per imitazione, con conseguente apertura della successione legittima. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d’appello, rinnovata la consulenza grafologica, ha invece ritenuto autentico il testamento e ha aperto la successione testamentaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 214 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse illegittimamente usato, come scritture di comparazione per la CTU, pagine di diario della de cuius di provenienza non certa e asseritamente disconosciute; 2) violazione dell’art. 217 c.p.c., per avere la corte ritenuto esistente un accordo sull’utilizzo di tali scritture nonostante una loro esplicita contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della notifica, richiamando il principio di ultrattività del mandato in assenza di dichiarazione dell’evento interruttivo. Quanto ai motivi, li ha esaminati congiuntamente e li ha ritenuti infondati: nel procedimento di falso, per usare una scrittura privata come termine di comparazione non basta l’assenza di un formale disconoscimento, ma occorre che la provenienza sia certa, e nel caso concreto la contestazione della autenticità delle scritture risultava dai verbali di causa. Tuttavia, ha osservato che la nullità della CTU derivante dall’uso di scritture di comparazione non aventi provenienza certa è una nullità relativa che deve essere dedotta tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della consulenza; poiché ciò non era avvenuto, la nullità doveva ritenersi sanata. Conseguentemente, la decisione di merito è stata confermata e le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento di scrittura privata non richiede formule sacramentali, ma deve essere inequivoco e determinato; nel procedimento di falso, la scrittura utilizzata come comparazione deve avere provenienza certa.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 214 c.p.c. per indicare i tempi e i modi del disconoscimento, che tuttavia non esauriscono il requisito della provenienza certa della scrittura di comparazione.

  • art. 217 c.p.c.

    La parte ricorrente lo invoca per contestare l’asserito accordo sull’utilizzo delle scritture di comparazione; la Corte reputa infondato il motivo perché la questione decisiva è la contestazione e la sanatoria della nullità della CTU.

  • art. 330 c.p.c.

    In assenza di dichiarazione dell’evento interruttivo, l’impugnazione può essere validamente notificata presso il procuratore costituito, per ultrattività del mandato.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la conoscenza aliunde dell’evento interruttivo incida sulla validità della notificazione in mancanza di relativa dichiarazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone il dispositivo, ritenendo infondati i motivi ma diversa la ratio esatta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di falso, una scrittura privata può essere utilizzata come termine di comparazione solo se la sua provenienza dalla persona cui viene attribuita sia certa; non è sufficiente la sola mancanza di un formale disconoscimento.
  • Il disconoscimento della scrittura privata non richiede formule solenni, ma deve essere inequivoco e desumibile con certezza dalla difesa svolta in giudizio.
  • Le contestazioni e le nullità relative della consulenza tecnica d’ufficio devono essere dedotte tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; in difetto, la nullità si sana.
  • In assenza di dichiarazione dell’evento interruttivo, opera l’ultrattività del mandato difensivo e l’impugnazione può essere notificata presso il procuratore costituito.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c. quando il dispositivo sia corretto ma la ratio debba essere precisata.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioniProve
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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