Cassazione Civile, Ordinanza n. 11857/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori, già assunti a tempo determinato con contratto di formazione-lavoro e poi confermati a tempo indeterminato, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento iniziale nell’ottavo livello giuridico-retributivo, con ricostruzione di carriera e pagamento delle differenze retributive. In primo grado le domande sono state respinte; in appello il rigetto è stato confermato. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione di legge e del contratto collettivo, sostenendo che il bando di concorso, che aveva attribuito il sesto livello, fosse in contrasto con la tabella di equiparazione allegata alla legge regionale n. 16 del 1980 e che dovesse invece applicarsi l’ottavo livello; 2) violazione di legge ed errore in procedendo, richiamando l’esito favorevole di una diversa controversia promossa da altri lavoratori della medesima procedura selettiva; 3) violazione di legge in relazione al mancato accoglimento delle richieste istruttorie testimoniali volte a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti al sesto livello. La Regione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato sulla giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi e il ricorso aveva censurato solo una delle due, lasciando intatta l’altra, relativa alla mancata impugnazione del bando, considerato lex specialis vincolante e atto autoritativo di inquadramento da impugnarsi nei termini di decadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il richiamo all’esito di altra controversia, peraltro non prospettata come giudicato esterno e comunque avente ad oggetto una diversa materia del contendere, non integra un vizio denunciabile in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché i capitoli di prova erano generici e miravano a ottenere valutazioni dai testi; inoltre, la prova delle mansioni superiori grava sui lavoratori come fatto costitutivo della domanda. Per effetto del rigetto del ricorso principale, è stato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Regione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti principali alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 della legge n. 275 del 1977
norma richiamata come base originaria del contratto di formazione-lavoro dei ricorrenti
legge regionale n. 16 del 1980
richiamata come disciplina della conferma in ruolo e della tabella di equiparazione degli inquadramenti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
norma sul procedimento in camera di consiglio
richiamato per affermare la necessità di specificità dei capitoli di prova testimoniale
richiamato per osservare che, nel rito del lavoro, alcuni limiti alla prova testimoniale sono derogati
richiamato per affermare che l’onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori grava sui lavoratori
ritenuto non pertinente rispetto alle doglianze sulle prove testimoniali
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non inciso dalla corretta applicazione dell’onere della prova
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione che ne censuri solo alcune è inammissibile, perché non scalfisce integralmente la base argomentativa della decisione.
- Gli atti di inquadramento nel pubblico impiego originariamente soggetto a regime pubblicistico conservano natura autoritativa; se ritenuti illegittimi devono essere tempestivamente impugnati, poiché producono effetti lesivi immediati sia sul piano giuridico sia su quello economico.
- Il richiamo a decisioni rese in altri giudizi non vale, di per sé, a denunciare un vizio della sentenza impugnata, soprattutto se non si allega un vero giudicato esterno e se la materia del contendere è diversa.
- Nel rito del lavoro, la prova testimoniale deve comunque avere ad oggetto fatti specifici e non può essere formulata in modo da sollecitare valutazioni o giudizi dei testimoni su questioni giuridiche o di inquadramento.
- Chi agisce per il riconoscimento di mansioni superiori deve provarne gli elementi costitutivi; la corretta distribuzione dell’onere probatorio non contrasta con i principi del giusto processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11730/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11758/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11760/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11762/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11763/2024 del 02/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11764/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →