Cassazione Penale, Ordinanza n. 09296/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 6, c.p. fosse congrua, logica e conforme alla giurisprudenza di legittimità, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, c.p. Sosteneva, in sostanza, che fosse stato ingiustificatamente negato il beneficio fondato sull'avvenuto risarcimento del danno. La Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva motivato il diniego evidenziando sia l'inadeguatezza della prova circa l'effettivo risarcimento, sia la non congruità della somma asseritamente corrisposta, anche perché il fatto aveva determinato non solo un danno patrimoniale ma anche morale. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 6, c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno presuppone un ristoro effettivo e congruo; la sua valutazione, specie in reati pluri-offensivi, è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e logica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione dell'attenuante del risarcimento del danno richiede la prova dell'effettività e della congruità del ristoro; non è sufficiente una mera allegazione o un risarcimento solo apparente o inadeguato.
- Nel valutare la congruità del risarcimento, il giudice deve considerare l'intero pregiudizio derivante dal reato, ivi compreso il danno morale quando il fatto presenti natura pluri-offensiva.
- La valutazione di merito sulla congruità del risarcimento è insindacabile in cassazione se la motivazione è coerente, non illogica e adeguata.
- Le censure di violazione di legge o vizio di motivazione sono manifestamente infondate quando mirano a sostituire in sede di legittimità una diversa valutazione di fatto già compiuta in modo logicamente motivato dal giudice di merito.
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