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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 13789 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.M. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale relativo a tre unità immobiliari ricavate dal frazionamento, presentato con DOCFA il 7 febbraio 2007, contestando l’attribuzione della categoria A/1 anziché della A/2 proposta. Ha dedotto che le caratteristiche concrete delle unità non giustificavano la categoria superiore; che la precedente variazione d’ufficio del 25 ottobre 2006, da A/2 classe 4 ad A/1 classe 2, non le era stata notificata e non poteva quindi essere utilizzata a sostegno del nuovo classamento; e che la revisione, riguardando un numero molto ampio di immobili, avrebbe dovuto seguire la procedura prevista per la revisione di massa. Ha inoltre contestato l’insufficienza della motivazione della CTR, che aveva valorizzato il confronto con immobili vicini e il precedente classamento senza esaminare adeguatamente gli elementi negativi del fabbricato e le censure sulla regolarità della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando il vizio motivazionale della sentenza della CTR: la motivazione era generica e non spiegava adeguatamente perché le caratteristiche concrete dell’immobile e le contestazioni sulla precedente variazione d’ufficio fossero irrilevanti. La Corte ha precisato che la revisione delle rendite, in assenza di variazioni edilizie, non richiede di per sé un sopralluogo né un contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia, la CTR doveva esaminare la dedotta mancata notificazione del precedente classamento e la conseguente possibilità per la contribuente di difendersi. Ha inoltre chiarito che una sentenza relativa a un’altra porzione dello stesso fabbricato non determina automaticamente la correttezza della categoria richiesta, ma può essere valutata nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi decisa in via definitiva la categoria catastale spettante.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    L'atto di attribuzione del classamento catastale ha natura di atto di giudizio o di valutazione e comporta un apprezzamento di valore dell'immobile alla luce della situazione esistente alla data di presentazione della domanda di accatastamento

    Il classamento deve essere valutato considerando la situazione dell’immobile alla data della domanda di accatastamento, comprese le caratteristiche pertinenti delle unità risultanti dal frazionamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

    La motivazione è censurabile in cassazione quando non espone gli elementi decisivi del ragionamento o non li esamina in modo sufficiente da consentire il controllo sulla sua correttezza e logicità.

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58

    Il comune chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune

    La procedura richiamata consente la verifica di classamenti non aggiornati o palesemente incongrui rispetto a immobili comparabili. Nel caso concreto, la CTR doveva motivare sulle contestazioni relative alla regolarità della procedura e alla notificazione dei provvedimenti di riclassamento ai proprietari interessati.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    La revisione delle rendite catastali urbane, (regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 e, ricorrendone i presupposti - ripartizione del territorio comunale in microzone, dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335) in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale.

    Quando ricorrono i presupposti della revisione per microzone, la revisione delle rendite non richiede, in assenza di modifiche edilizie, un sopralluogo preventivo né un contraddittorio endoprocedimentale. Ciò non esonera il giudice dal valutare le specifiche censure sulla notificazione e sulla tutela difensiva.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La cassazione con rinvio comporta che il giudice di rinvio riesamini la controversia attenendosi ai rilievi della Corte e provveda sulle spese secondo quanto disposto.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale, il confronto con immobili della stessa zona può essere rilevante, ma non sostituisce una motivazione che consideri le caratteristiche concrete dell’unità e le contestazioni specifiche del contribuente.
  • L’assenza di sopralluogo o di contraddittorio endoprocedimentale non rende, da sola, illegittima la revisione catastale in assenza di variazioni edilizie; restano però da esaminare le garanzie di difesa e le contestazioni sulla notificazione dei precedenti provvedimenti.
  • Una precedente riclassificazione d’ufficio non può essere utilizzata come dato decisivo senza confrontarsi con la contestazione che non sia stata notificata e con le conseguenze di tale circostanza sulla possibilità di impugnarla.
  • Una decisione riguardante un’altra unità dello stesso fabbricato non determina automaticamente il classamento dell’immobile in esame: può costituire un elemento da valutare, ma non produce di per sé una conclusione vincolante.
  • La cassazione per motivazione insufficiente non attribuisce automaticamente al contribuente la categoria catastale richiesta: la controversia torna al giudice di rinvio per un nuovo esame motivato.

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