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Sentenza

Sentenza n. 1050/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- n. -OMISSIS- dell’8.03.2022, notificato in data 15.03.2022, con il quale gli è stato fatto divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi; - del Decreto emesso dalla Questura di -OMISSIS- – Prot. -OMISSIS- del 18.03.2022, notificato in data 20.03.2022, con il quale è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS- rilasciata in data 11.09.2018; - nonché ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale, compreso il Ricorso gerarchico proposto in data 19.04.2022 avverso il Decreto della Questura di -OMISSIS- recante Prot. -OMISSIS- del 18.03.2022.

Giustizia amministrativa202200805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi e revoca questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile, adottati dopo un intervento dei Carabinieri presso l'abitazione familiare, dal quale era emerso un alterco con la moglie, accompagnato da minacce e percosse secondo il rapporto informativo. Ha dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione non avrebbe verificato adeguatamente la veridicità dei fatti né la loro effettiva incidenza sull'affidabilità nell'uso delle armi; ha qualificato l'episodio come un litigio familiare isolato e temporaneo, valorizzando anche la precedente detenzione quadriennale delle armi, la successiva autodichiarazione della moglie e la proposta di archiviazione del procedimento penale. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e conseguente lesione della partecipazione procedimentale, nonché il difetto di motivazione, assumendo che l'amministrazione si fosse limitata a richiamare per relationem le ipotesi di reato formulate dai Carabinieri.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'alterco familiare, le espressioni minacciose rivolte alla moglie anche alla presenza dei Carabinieri e i riferimenti a precedenti episodi litigiosi costituissero elementi sufficienti a giustificare il provvedimento preventivo in materia di armi. La circostanza che l'episodio non fosse stato commesso mediante armi, l'autodichiarazione della moglie e la proposta di archiviazione penale non sono state ritenute idonee a neutralizzare la valutazione amministrativa, poiché il divieto ex art. 39 TULPS ha natura preventiva e cautelare e non presuppone una condanna penale né necessariamente la commissione di un reato. Il giudice ha ritenuto ragionevole e non sindacabile, nei limiti della giurisdizione di legittimità, la scelta di vietare la detenzione di armi in presenza di tensioni familiari suscettibili di degenerare. Ha escluso la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, poiché i provvedimenti in materia di armi sono caratterizzati da esigenze di urgenza e celerità che consentono l'omissione della comunicazione di avvio; inoltre, le deduzioni del ricorrente non apparivano idonee a determinare un diverso contenuto dell'atto. Ha ritenuto adeguata la motivazione, fondata sui fatti acquisiti nell'istruttoria e coerente con la finalità preventiva degli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori. È stata confermata l'ammissione al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il testo della disposizione non è riportato nella pronuncia.

    Il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ha funzione preventiva e cautelare e può essere adottato anche in assenza di una condanna penale o di una condotta costituente reato, quando gli elementi acquisiti siano indicativi dell'inaffidabilità nel buon uso delle armi.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il testo della disposizione non è riportato nella pronuncia.

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per i provvedimenti in materia di armi, in ragione delle esigenze di urgenza e celerità connesse alla tutela dell'incolumità delle persone.

  • art. 8 l. 241/1990

    Il testo della disposizione non è riportato nella pronuncia.

    La doglianza relativa agli obblighi informativi partecipativi è stata ritenuta infondata in quanto collegata a un procedimento nel quale era giustificata l'omissione della comunicazione di avvio.

  • art. 78 d.P.R. 115/2002

    Il testo della disposizione non è riportato nella pronuncia.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, confermata in assenza di circostanze ostative.

  • artt. 74, 79 e 122 d.P.R. 115/2002

    Il testo delle disposizioni non è riportato nella pronuncia.

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 78, quali presupposti dell'ammissione al gratuito patrocinio.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni ed esplosivi previsto dall'art. 39 TULPS ha natura preventiva e cautelare: può essere adottato sulla base di comportamenti indicativi di una possibile inaffidabilità nell'uso delle armi anche se non integrano un reato e anche in assenza di una sentenza penale di condanna.
  • In presenza di tensioni e litigi familiari accompagnati da minacce o altri elementi sintomatici di aggressività, l'amministrazione può legittimamente vietare la detenzione di armi per prevenire una possibile degenerazione della situazione, anche se le condotte non sono state commesse mediante l'uso di armi.
  • La precedente detenzione regolare delle armi, la qualificazione dell'episodio come litigio isolato, l'autodichiarazione successiva del coniuge e la proposta di archiviazione del procedimento penale non escludono, di per sé, la legittimità della valutazione amministrativa preventiva sull'affidabilità del detentore.
  • Nei procedimenti relativi al controllo delle armi, la comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrano particolari esigenze di urgenza e celerità connesse alla salvaguardia dell'incolumità delle persone; la censura partecipativa è comunque inidonea se le deduzioni dell'interessato non risultano concretamente capaci di incidere sul contenuto finale del provvedimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non può sostituire il giudizio amministrativo preventivo, salvo che emergano illogicità, contraddittorietà o manifesta carenza dei presupposti; una motivazione fondata sui fatti acquisiti nell'istruttoria e coerente con la finalità cautelare è sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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