Cassazione Civile, Ordinanza n. 26898/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione di azienda stipulato il 23 luglio 2009. L'acquirente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei cedenti, la restituzione di quanto versato e il risarcimento del danno da mala fede nelle trattative, deducendo in sostanza che non gli era stata correttamente rappresentata la situazione del contratto di locazione dell'immobile in cui era esercitata l'azienda. La Corte d'appello ha respinto la domanda; contro tale decisione l'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, in particolare le deposizioni di due testi che, secondo il ricorrente, dimostravano che l'informazione sulla pregressa risoluzione della locazione era stata data solo dopo la stipula; 2) violazione delle norme sulla risoluzione per mancanza di qualità promesse o essenziali e sulla cessione d'azienda, sostenendo che la perdita del titolo di godimento dell'immobile aziendale integrasse inadempimento del cedente; 3) violazione dei limiti alla prova testimoniale dei contratti, per avere la Corte d'appello ammesso prove orali in contrasto con il contratto scritto, oltre i limiti di valore e in relazione a un contratto che, secondo il ricorrente, doveva essere provato per iscritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti indicati, il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla mancanza di motivazione sulla deroga al limite di valore previsto dall'art. 2721, comma 2, c.c. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva ammesso la prova testimoniale senza spiegare le ragioni della deroga e senza motivare in ordine a qualità delle parti, natura del contratto e altre circostanze. Le ulteriori doglianze del terzo motivo e gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte non ha deciso su questa censura perché assorbita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali; la Corte ha esaminato solo la censura sulla prova testimoniale, accogliendola nei limiti della motivazione mancante.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancanza di qualità promesse o essenziali legittimasse la risoluzione secondo le regole generali dell'inadempimento.
Richiamati per qualificare il contratto come cessione d'azienda e per sostenere che il cedente rispondesse dell'idoneità del complesso aziendale trasferito.
Richiamati dal ricorrente per l'interpretazione del contratto scritto di cessione d'azienda.
La Corte ha affermato che il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite di valore dell'art. 2721, comma 1, c.c. solo esercitando un potere discrezionale motivato; nel caso concreto la motivazione era mancante. Le censure sull'art. 2722 c.c. e sull'art. 2725 c.c. sono rimaste assorbite.
Consente al giudice di derogare al limite di valore della prova testimoniale tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ma solo con adeguata motivazione.
Richiamato dal ricorrente come eccezione al divieto di prova testimoniale per contratti da provarsi per iscritto; la Corte non si è pronunciata perché la questione è rimasta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La prova testimoniale può essere ammessa in deroga al limite di valore previsto dall'art. 2721, comma 1, c.c. solo se il giudice esercita espressamente il potere discrezionale attribuitogli dal comma 2 e motiva in modo adeguato sulle ragioni della deroga, avuto riguardo a qualità delle parti, natura del contratto e ulteriori circostanze rilevanti.
- Quando il giudice di merito omette di motivare sulla deroga al divieto o al limite legale di ammissibilità della prova testimoniale, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge e/o vizio di motivazione, con conseguente cassazione e rinvio.
- Se una censura è idonea a determinare la cassazione della sentenza, le ulteriori doglianze che presuppongono l'esame di questioni logicamente successive possono restare assorbite.
- Le norme sull'ammissione della prova hanno natura anche sostanziale e il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione riservata al giudice di merito quando questa richiede apprezzamenti discrezionali non compiutamente motivati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26848/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26851/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26852/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26854/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26855/2022 del 13/09/2022
- ordinanza_civile · 13 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26866/2022 del 13/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →