Cassazione Penale, Sentenza n. 22172/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari per molteplici motivi: 1) la Corte avrebbe constatato un vizio di motivazione della sentenza di primo grado ma non avrebbe rimesso gli atti al giudice a quo, sostituendosi a quest'ultimo; 2) i reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) non sarebbero stati qualificati nella ipotesi di lieve entità; 3) disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati che avevano ottenuto la derubricazione; 4) per la sola Affortunato, il rifiuto di ammettere il rito abbreviato perché condizionato alla trascrizione di tutte le intercettazioni; 5) equivoci e insufficienza probatoria delle intercettazioni, con contestazione del tipo di sostanza (cocaina vs droghe leggere); 6) per la sola Affortunato, la qualificazione della sua condotta come mera connivenza o favoreggiamento personale e non come concorso, nonché la mancata esclusione del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) per mancanza di elementi costitutivi e di dolo; 7) contestazione della dosimetria della pena e della motivazione sugli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: l'ipotesi di nullità della motivazione non imponeva la rimessione ex art. 604 c.p.p.; la richiesta di rito abbreviato condizionata alla trascrizione integrale delle intercettazioni è inammissibile; la qualificazione dei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 è stata correttamente esclusa nella ipotesi di lieve entità per Masciaveo, e per Affortunato per la sua inserzione non episodica nell'organizzazione; le valutazioni sulle intercettazioni sono questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità; la qualificazione della condotta di Affortunato come concorso e la responsabilità per riciclaggio sono adeguatamente motivate (anche in relazione al dolo) e la dosimetria è congrua entro i limiti medi edittali. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte ha ritenuto esclusa la ipotesi di lieve entità (comma 5) alla luce della rilevante entità e continuità dell'attività di traffico; le sanzioni del comma 1 sono state applicate tenuto conto delle risultanze probatorie, con riferimento alla cocaina come sostanza oggetto del traffico
codice di procedura penale, art. 604
L'art. 604 non impone la rimessione degli atti al giudice di primo grado per ogni vizio di motivazione; le ipotesi tassative che richiedono la rimessione non comprendono il vizio di motivazione così inteso, per cui il giudice d'appello può integrare o sostituire la motivazione nel rispetto dei limiti legali
La Corte ha ritenuto possibile attribuire la responsabilità per riciclaggio anche alla concorrente nei reati presupposti qualora emergano elementi che dimostrino consapevolezza e condotte idonee ad ostacolare la ricostruzione della provenienza illecita dei valori
codice penale, art. 81, comma finale
L'aumento per continuazione è stato applicato nella misura ritenuta congrua; essendo la pena complessiva rimasta entro i limiti medi edittali, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica sulla quantificazione degli aumenti
codice di procedura penale, art. 616
Sulla base dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha comminato ai ricorrenti la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La constatazione di vizi di motivazione nella sentenza di primo grado non impone automaticamente la rimessione degli atti al giudice a quo: l'art. 604 c.p.p. prevede ipotesi tassative, e l'appello può integrare o sostituire la motivazione entro i limiti di legge
- La richiesta di rito abbreviato condizionata alla trascrizione integrale delle intercettazioni effettuata dall'amministrazione della giustizia è inammissibile; le trascrizioni sono rappresentazioni della prova già acquisita e la parte può produrle autonomamente
- Le valutazioni sulle intercettazioni e sulla portata probatoria sono questioni di merito che la Cassazione sindaca solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; errori di valutazione non sempre rendono ammissibile il ricorso
- Per la derubricazione a ipotesi di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990 occorre accertare la marginalità dell'attività e le quantità trattate; un ruolo non episodico nell'organizzazione e l'abitualità nell'attività ostano alla applicazione della lieve entità
- La mera partecipazione formale o una condotta apparentemente passiva (connivenza) va distintamente provata; il sostegno continuativo all'attività criminosa può integrare concorso anche quando la condotta assuma apparenze di favoreggiamento
- La partecipazione ai reati presupposti non esclude automaticamente la responsabilità per il successivo riciclaggio se si dimostra la consapevolezza e l'apporto alle operazioni tese a disperdere le tracce del patrimonio illecito
- In tema di dosimetria, la Corte può motivare in termini generali la congruità della pena se la pena complessiva resta entro i limiti medi edittali; non sempre è richiesta una motivazione analitica per ogni aumento applicato
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