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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10027/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di conto corrente affidati, assistiti da garanzia pignoratizia su titoli obbligazionari di proprietà di alcuni fideiussori. I correntisti agivano per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole relative a interessi ultralegali capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto e spese, con conseguente restituzione di quanto indebitamente addebitato; la banca resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per il saldo negativo dei conti. In appello la banca censurava il ricalcolo dei saldi, sostenendo: 1) che la corte territoriale avesse erroneamente negato l’esistenza di un documento prodotto in causa, relativo alla partita a sofferenza e all’accredito del ricavato della liquidazione dei titoli; 2) che fosse stata mal applicata la regola di imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., poiché l’onere di individuare le rimesse solutorie non sarebbe gravato sulla banca oppure, in ogni caso, la corte non avrebbe dovuto pretendere una specifica indicazione di tali versamenti; 3) che erroneamente fosse stato applicato tasso zero al conto per il periodo iniziale, in mancanza degli estratti conto scalari, mentre la banca sosteneva che il relativo onere probatorio non le incombeva in quei termini. Tuttavia, prima dell’esame nel merito dei motivi, la Corte di cassazione ha rilevato un vizio preliminare nella procura speciale: nell’epigrafe del ricorso e nella procura risultavano indicati soggetti e atti di conferimento del potere rappresentativo diversi, senza certezza sulla legittimazione processuale del soggetto che aveva conferito la procura ai difensori. La ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un mero refuso, ma senza fornire elementi idonei a superare la discrasia documentale.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura ad litem in cassazione: vi era una non sanata e non chiarita divergenza tra il nominativo del rappresentante indicato nell’intestazione del ricorso e quello indicato nella procura speciale, oltre che tra i diversi atti di conferimento di poteri richiamati. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha respinto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dal resistente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per l’erronea valutazione dell’esistenza di un documento prodotto in causa.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per la valutazione delle prove documentali.

  • art. 1832 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina degli estratti conto e della loro rilevanza probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte per contestare e, secondo la corte di merito, per ribadire il riparto dell’onere della prova in tema di ricalcolo dei saldi di conto corrente.

  • art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina bancaria applicabile ai rapporti di conto corrente.

  • art. 1194 c.c.

    la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile il principio di imputazione dei pagamenti solo alle rimesse aventi natura solutoria, gravando la banca dell’onere di specificarle.

  • art. 1283 c.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme ad altre disposizioni in tema di interessi e ricalcolo del dare-avere del conto.

  • art. 1842 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma relativa all’apertura di credito in conto corrente.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la pretesa ripetizione dell’indebito in caso di addebiti non dovuti.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel secondo motivo tra le norme indicate dalla ricorrente.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato dalla Corte solo per escludere l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, della sanatoria postuma del difetto di procura prevista per il merito.

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato per il diverso regime del giudizio d’appello, in cui la sanatoria del difetto di procura è invece richiamata tramite rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata e per la fase camerale di decisione del ricorso.

  • art. 351 c.p.c.

    richiamato nel racconto del primo motivo, in relazione alla discussione sull’istanza cautelare e alla produzione documentale contestata.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nella domanda del resistente di condanna per responsabilità aggravata, poi respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve consentire con certezza l’individuazione del soggetto che conferisce il potere ai difensori; una discrepanza non chiarita tra l’intestazione del ricorso e la procura allegata può determinare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale.
  • La sanatoria postuma del difetto di procura prevista per il giudizio di merito non si applica al giudizio di cassazione, che è retto da un regime autonomo e più rigoroso in punto di rappresentanza processuale.
  • In tema di conto corrente bancario, la ripartizione degli oneri probatori sul ricalcolo del saldo segue il criterio per cui chi invoca l’effetto estintivo o modificativo di specifiche rimesse deve indicarne in modo puntuale la natura e il momento, non potendo il giudice supplire d’ufficio a un’allegazione generica.
  • Il giudice di merito può fondare la ricostruzione contabile del rapporto anche sul difetto di documentazione rilevante; tuttavia, una contestazione sul merito del ricalcolo resta irrilevante se il ricorso è inammissibile per un vizio processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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