Cassazione Penale, Sentenza n. 20812/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava in primo luogo l'erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 in relazione al decreto di sequestro preventivo e alla confisca per equivalente disposta sui "beni in sequestro e comunque dei beni dell'imputato" senza un preventivo accertamento dell'impossibilità di procedere alla confisca diretta sui beni della società che avrebbe tratto vantaggio dal reato (società poi dichiarata fallita). In secondo luogo si censurava la rideterminazione della pena senza una concomitante rideterminazione dell'ammontare della confisca per equivalente, nonché l'applicabilità dell'art. 578-bis c.p.p. alla confisca tributaria e la possibile incidenza del carattere afflittivo della norma sui fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: ha precisato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta può riguardare beni societari inclusi nell'attivo fallimentare e che la pronuncia di fallimento non esclude a priori la confisca diretta; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca diretta sul capo c) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione è coperta dal giudicato e il giudice del rinvio era stato investito solo della rideterminazione della pena e della verifica della confisca diretta nei confronti della società; le altre statuizioni sono state confermate nei limiti indicati.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000
Individua la fattispecie penale tributaria (omesso versamento IVA) rilevante nel capo c); usata come riferimento per determinare l'oggetto della confisca e della responsabilità dell'imputato quale legale rappresentante.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei reati tributari: la Corte ha richiamato che prima di disporre la confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante occorre valutare la possibilità di una confisca diretta sui beni dell'ente e accertare l'impossibilità di quest'ultima; non è sempre richiesta l'inutile escussione formale del patrimonio sociale quando esistano elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente.
art. 578-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rideterminazione della pena e alla confisca; la Corte ha ritenuto che la questione non poteva essere riconsiderata in Cassazione perché coperta dal giudicato sulla materia già devoluta al giudice del rinvio, e ha ritenuto inapplicabile la norma al caso concreto in termini di riapertura della confisca oggetto del rinvio.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Fondamento formale dei motivi di impugnazione (erronea applicazione della legge penale); la Corte valuta la fondatezza delle censure di diritto espresse dal ricorrente.
d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa)
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la dichiarazione di fallimento non dovrebbe precludere interventi della tutela penale come il sequestro; la Corte ha però affermato che la giurisprudenza più recente considera compatibile il sequestro/confisca anche su beni compresi nell'attivo fallimentare quando ricorra la non estraneità rispetto al reato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) può essere diretto su beni societari inclusi nell'attivo fallimentare: la dichiarazione di fallimento non esclude automaticamente la possibilità di confisca diretta se i beni non sono estranei al reato.
- Prima di irrogare una confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante occorre valutare e motivare l'impossibilità di procedere alla confisca diretta sui beni dell'ente; non sempre è necessaria l'escussione formale del patrimonio sociale quando vi siano elementi che dimostrino l'assenza di beni utilmente aggredibili.
- Se la Cassazione rinvia con statuizioni limitate (giudice del rinvio), le questioni già decise con giudicato o devolute al giudice del rinvio non possono essere riesaminate in termini più ampi in sede di cassazione; le impugnazioni che pretendono diversa estensione dell'esame possono risultare inammissibili.
- La disciplina nuova (es. norme sul fallimento o sul codice della crisi) non abolisce automaticamente la possibilità di misure cautelari penali sui beni societari; va valutata l'interazione normativa e la giurisprudenza consolidata.
- Quando la pena viene rideterminata o un capo è estinto per prescrizione, occorre verificare le conseguenze sulla confisca collegata; tuttavia l'ammissibilità di tale verifica in Cassazione dipende dalla portata del rinvio e dal giudicato formatosi.
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