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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28958/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società, conduttrice in leasing di un’autovettura, aveva stipulato con la compagnia assicuratrice una polizza per responsabilità civile auto, incendio e furto con premio ridotto, condizionata all’installazione entro quindici giorni di un antifurto satellitare indicato nel contratto. L’antifurto non veniva installato nel termine e l’auto veniva poi rubata. L’assicuratore corrispondeva l’indennizzo per il furto alla sola società proprietaria del veicolo, che non era parte del giudizio, e la proprietaria riversava alla conduttrice solo l’eccedenza ricevuta. La conduttrice chiedeva allora all’assicuratore il pagamento dell’intero indennizzo sostenendo che, in base al contratto, la compagnia dovesse occuparsi della consegna e dell’installazione del dispositivo, ovvero che le clausole dovessero essere interpretate contro il predisponente. In cassazione deduceva tre motivi: violazione degli artt. 1363 e 1370 c.c. per l’interpretazione della polizza; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere i giudici di merito posto a suo carico la prova dell’adempimento delle prescrizioni contrattuali; omesso esame di un fatto decisivo, perché la compagnia avrebbe gestito anche la fase del contratto di noleggio del dispositivo e incassato somme senza darne conto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato e il terzo inammissibile. Ha confermato l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui la polizza non imponeva alla compagnia la consegna materiale dell’antifurto né ulteriori attività cooperative, ma poneva in capo all’assicurata l’onere di attivarsi per l’installazione presso l’officina convenzionata entro il termine previsto, come condizione per ottenere il premio ridotto. Ha inoltre osservato che la censura sull’art. 2697 c.c. tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e che il terzo motivo mirava a un nuovo esame di circostanze di fatto, per di più precluso dal regime della doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a contestare l’interpretazione del contratto e la valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato richiamato per il motivo di omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una nuova valutazione di circostanze e non a un fatto storico decisivo non esaminato.

  • artt. 1363 e 1370 c.c.

    L’interpretazione della clausola contrattuale va compiuta secondo i criteri sistematici e, solo in caso di dubbio residuo, può operare la regola contro il predisponente; se il giudice di merito ha già dato una lettura plausibile e coerente della clausola, non è necessario ricorrere all’art. 1370 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    La norma attiene alla ripartizione dell’onere della prova in relazione alla qualificazione del fatto; non può essere utilizzata per ottenere un diverso apprezzamento del contenuto contrattuale o delle circostanze di causa.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    È stata richiamata la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, che impedisce di sollecitare in cassazione un nuovo esame dei fatti quando i giudici di merito hanno deciso in modo sostanzialmente coincidente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della motivazione nei termini previsti dal rito camerale.

Massime di principio

  • Quando la clausola contrattuale è stata interpretata in modo plausibile e coerente con il testo complessivo del contratto, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura più favorevole alla parte ricorrente.
  • La regola di interpretazione contro l’autore della clausola ha carattere sussidiario e opera solo se, dopo gli altri criteri interpretativi, residui un effettivo dubbio sul significato della pattuizione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice individua erroneamente quale parte debba provare un determinato fatto; non basta lamentare una diversa ricostruzione del contenuto del contratto o delle risultanze di causa.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di ottenere un nuovo giudizio sul merito delle circostanze istruttorie, ma richiede l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni di fatto già decise in modo sostanzialmente coincidente nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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