Cassazione Civile, Ordinanza n. 34308/2024 del 24/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi di un ex colonnello dell'Esercito, avevano agito per responsabilità professionale nei confronti dei difensori che avevano assistito il loro dante causa in una precedente vicenda davanti alla Corte dei conti. Dopo una decisione favorevole in primo grado resa dalla Corte dei conti sulla parziale omogeneizzazione stipendiale, la sentenza era stata notificata ai fini del decorso del termine per impugnare; in appello, però, la Corte dei conti aveva ritenuto tardiva l'impugnazione solo formalmente notificata in modo non corretto, negando il passaggio in giudicato della decisione favorevole. Successivamente era stata promossa un'azione di responsabilità civile contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la propria incompetenza e indicato Perugia; innanzi al Tribunale di Perugia l'azione era stata poi dichiarata inammissibile perché, secondo quel giudice, andava riassunta e non introdotta ex novo con istanza di rimessione in termini. Le eredi imputavano ai legali due addebiti: da un lato, l'errore processuale nell'aver riproposto la domanda davanti al giudice competente invece di riassumerla; dall'altro, l'omessa o insufficiente informazione circa la possibilità di impugnare il decreto/ordinanza del Tribunale di Perugia. In cassazione deducevano violazione degli artt. 1176, comma 2, 2236 c.c. e dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense per il profilo dell'obbligo di informazione, nonché violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per la valutazione presuntiva circa l'effettiva informazione resa alla figlia non presente al colloquio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella misura in cui riproponeva questioni di fatto e di prova presuntiva; infondato quanto all'omesso esame, poiché la Corte territoriale aveva effettivamente considerato le circostanze dedotte e aveva logicamente desunto che l'informazione ricevuta dalla madre e dalla sorella, unite al carattere congiunto dell'iniziativa e al rapporto di stretta parentela, fosse pervenuta anche all'altra ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra tutte le parti, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
richiamato solo come forma del rito introduttivo del giudizio di primo grado.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ..
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione dell'art. 360, comma 1°, nr. 3, c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a contestare accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1°, nr. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti erano stati considerati dal giudice di merito.
richiamato quale parametro della diligenza professionale dell'avvocato; la Corte non entra nel merito dell'obbligo perché reputa le censure di fatto inammissibili.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere un errore professionale; la Corte non ne fa applicazione sostanziale perché esclude l'ammissibilità delle doglianze.
art. 35 Codice Deontologico Forense
richiamato in relazione al dovere di informazione del difensore; la Corte ritiene che la questione sia stata risolta in fatto dai giudici di merito.
invocati sul ragionamento presuntivo; la Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente utilizzato elementi gravi, precisi e concordanti, senza limitarsi a mere congetture.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti.
citata come base dell'azione di responsabilità civile esercitata in precedenza contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L. n. 231/1990, art. 5, comma 1
richiamato come fonte del diritto alla parziale omogeneizzazione stipendiale riconosciuta in primo grado dalla Corte dei conti.
art. 11, comma 5, R.D. n. 1611/1933
richiamato nel dibattito processuale sulla correttezza della notificazione all'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando il ricorrente mira in sostanza a ribaltare l'apprezzamento del giudice di merito.
- La responsabilità professionale dell'avvocato deve essere scrutinata alla luce degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito; se la corte territoriale ha motivato coerentemente sull'assenza di negligenza e sul contenuto dell'informazione resa al cliente, la Cassazione non può sostituire una propria diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia considerato le circostanze dedotte e le abbia valutate anche mediante un ragionamento presuntivo fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.
- Nel controllo sulle presunzioni, la Corte di cassazione non può rivalutare la maggiore o minore attendibilità degli indizi, se il giudice di merito ha esplicitato in modo logicamente coerente le ragioni del proprio convincimento.
- In controversie di responsabilità professionale, la dimostrazione dell'adeguata informazione al cliente può essere desunta dal complesso delle circostanze di fatto, purché il ragionamento del giudice di merito sia specifico e non meramente congetturale.
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