Cassazione Penale, Sentenza n. 26769/2026 del 16/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il processo concerne fatti di bancarotta fraudolenta in ambito fallimentare relativi a due società del gruppo familiare. Il primo imputato era indicato come presidente del consiglio di amministrazione della società poi fallita, nonché amministratore di fatto e liquidatore di altra società, ed è stato condannato in appello in applicazione di un accordo sui motivi e sulla pena. La seconda imputata era amministratrice pro tempore della società operante nel ramo d'azienda ed è stata ritenuta concorrente, quale extraneus, in alcune distrazioni ai danni della fallita. In cassazione, il primo ricorrente ha dedotto soltanto il vizio relativo alla mancata rinnovazione istruttoria richiesta dalla coimputata per acquisire una scrittura privata di compensazione di crediti tra le società, sostenendo indirettamente l'utilità di tale acquisizione. La seconda ricorrente ha articolato quattro motivi: mancata rinnovazione istruttoria per acquisire la medesima documentazione societaria; vizi di motivazione sulla ritenuta partecipazione alla distrazione della somma di euro 160.000 proveniente da una transazione con assicurazione e accreditata alla società da lei amministrata; vizi di motivazione sulla bancarotta distrattiva derivante dal contratto di affitto d'azienda con canoni ritenuti incongrui e non pagati, asseritamente compensati con crediti verso la fallita e funzionali a un tentativo di risanamento; mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e della minima partecipazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato perché, avendo aderito al modulo definitorio dell'appello ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia ai motivi, non poteva proporre in cassazione censure su questioni coperte da rinuncia; inoltre non aveva un interesse concreto ad impugnare il rigetto della richiesta istruttoria avanzata dalla coimputata. Ha rigettato il ricorso della seconda imputata, ritenendo inammissibili o infondati i motivi, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla distrazione della somma di euro 160.000 e sull'operazione di affitto d'azienda nonché sul diniego delle attenuanti. Le condanne alle spese sono state confermate; al primo ricorrente è stata anche irrogata la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e entrambi sono stati condannati alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
Il concordato in appello con rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice di appello alle questioni non rinunciate e preclude in cassazione censure su motivi coperti da rinuncia, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio.
La rinnovazione istruttoria in appello può essere rigettata quando la documentazione richiesta sia superflua alla luce del compendio probatorio già acquisito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili e dell'assenza di manifesta illogicità, senza rivalutazione del merito.
La soccombenza nei confronti delle parti civili comporta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.
art. 219, comma 1, L.F.
La circostanza aggravante richiamata è stata esclusa per l'imputata dalla Corte d'appello ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 219, comma 3, L.F.
L'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile quando le residue distrazioni contestate sono di consistente entità.
La minima partecipazione può essere esclusa quando il giudice valorizza un ruolo non marginale dell'imputato rispetto al dominus della vicenda e la pluralità delle condotte di bancarotta.
art. 216 L.F.
Richiamato per le pene accessorie applicate alla condanna per bancarotta fraudolenta.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Il contenuto del ricorso viene sintetizzato secondo la disposizione processuale richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio definito in appello con concordato sui motivi e sulla pena, la rinuncia parziale ai motivi determina il passaggio in giudicato dei capi oggetto di rinuncia e impedisce di riproporre in cassazione censure relative a tali questioni.
- Chi non è titolare di un interesse concreto e giuridicamente apprezzabile non può impugnare il rigetto di una richiesta istruttoria formulata da altro imputato, se la rimozione della decisione non gli arreca un'utilità processuale diretta.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non è censurabile quando il giudice motivi, anche implicitamente, sulla superfluità della prova richiesta rispetto a un quadro probatorio già completo.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di vizio di motivazione; il controllo di legittimità riguarda solo la coerenza logica e giuridica della decisione impugnata.
- In tema di concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta distrattiva, è sufficiente la consapevolezza del fatto illecito e della qualifica dell'intraneus, unitamente alla volontarietà dell'apporto causale alla distrazione e alla coscienza del depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto come elemento costitutivo.
- Costituisce indice della distrazione la destinazione di somme spettanti alla fallita a favore di altra società del gruppo, soprattutto se l'operazione è priva di giustificazione documentale e viene contabilizzata in modo incoerente rispetto alla reale causale.
- L'affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento, con canoni incongrui e non pagati, può integrare bancarotta fraudolenta per distrazione quando comporti il trasferimento della disponibilità dei beni aziendali e la sostanziale inattività della società in decozione.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta se le distrazioni residue ascritte all'imputato hanno importo elevato; la minima partecipazione è incompatibile con un contributo non marginale alla realizzazione delle condotte distrattive.
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