Cassazione Penale, Sentenza n. 28588/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un appello cautelare e poi il ricorso per cassazione proposto da un indagato per associazione mafiosa avverso il provvedimento che aveva respinto la revoca della custodia in carcere. L’indagato deduceva, in sintesi: 1) vizio di motivazione sulla attualità delle esigenze cautelari, sostenendo che il tribunale avesse quasi solo riesaminato i gravi indizi di colpevolezza, tema non controverso nell’istanza; 2) erroneo richiamo, ai fini cautelari, a reati-fine della consorteria che non sarebbero stati oggetto della misura; 3) insussistenza dell’attualità del pericolo di reiterazione, perché dal 2021 sarebbero cessati i contatti con i presunti associati e le dichiarazioni sopravvenute avrebbero mostrato la rottura dei rapporti economici; 4) illogicità della valutazione sul pericolo di fuga, desunta da una intercettazione risalente a molti anni prima, senza successivi atti concreti di evasione o sottrazione al processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha respinto. Ha giudicato inammissibile la censura che contestava il richiamo ai gravi indizi, perché diretta contro una parte non necessaria della motivazione e, comunque, perché il giudice cautelare può considerare la personalità complessiva dell’indagato e anche fatti diversi da quelli oggetto della misura. Ha inoltre escluso che il tempo trascorso dalla commissione del reato potesse, da solo, incidere sulla revoca ai sensi dell’art. 299 c.p.p. nei reati soggetti alla doppia presunzione cautelare, e ha reputato non illogica la valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di fuga, desunta da precedenti penali, inserimento mafioso, rapporti economici con il gruppo e conversazione intercettata sulla possibilità di procurarsi documenti e residenza in uno Stato estero non estradante. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese processuali.
Norme richiamate
È il titolo di reato associativo mafioso oggetto del procedimento cautelare; la Corte richiama la particolare gravità cautelare connessa a tale imputazione e la valutazione della pericolosità dell’inserimento nell’ambiente mafioso.
Regola l’appello cautelare; viene richiamato per inquadrare il provvedimento del tribunale del riesame adito dal pubblico ministero e il successivo controllo di legittimità.
La Corte afferma che, nei provvedimenti di revoca o sostituzione della misura, il tempo rilevante è quello trascorso dopo l’applicazione o l’esecuzione della misura, non il mero tempo silente dalla commissione del reato.
È richiamato come base della presunzione cautelare nei reati gravi; la Corte afferma che il tempo trascorso dalla commissione del reato non vale di per sé a superare la presunzione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare la valutazione delle esigenze cautelari può investire la personalità complessiva dell’indagato e non soltanto il fatto specificamente oggetto della misura, potendo essere valorizzati anche precedenti penali e altre pendenze processuali, se rilevanti per il pericolo di reiterazione o di fuga.
- Nei reati associativi, il pericolo di reiterazione non si esaurisce nella mera ripresa dell’operatività dell’associazione, ma può riguardare la possibile commissione di ulteriori delitti espressivi della stessa professionalità criminale e del medesimo inserimento dell’indagato nel circuito mafioso.
- Per i provvedimenti di revoca o sostituzione della misura cautelare, il mero decorso del tempo dalla consumazione del reato non è, di per sé, decisivo: assume rilievo soprattutto il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, come fatto sopravvenuto eventualmente indicativo del venir meno delle esigenze cautelari.
- In presenza della presunzione cautelare prevista per i reati più gravi, la difesa che invochi il superamento delle esigenze cautelari deve formulare censure specifiche e articolate sulla motivazione del provvedimento, non essendo sufficiente una deduzione generica sull’inerzia del tempo o sulla cessazione dei rapporti con i coindagati.
- Il pericolo di fuga può essere desunto in via prognostica anche da una conversazione intercettata che esprima la volontà di predisporre strumenti per sottrarsi alla giustizia, senza che sia necessaria la prova di un tentativo di fuga già iniziato o di comportamenti immediatamente esecutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28512/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28513/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28514/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28516/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28519/2026 del 28/07/2026
- Sentenza penale · 28 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28520/2026 del 28/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →