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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01723/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore della progettazione e realizzazione di componenti in plastica, con recupero a tassazione per il 2009 di costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRAP perché non documentati, maggiore IVA su operazioni imponibili ritenute non documentate, nonché operazioni collegate a fatture da emettere e a cessioni per le quali era stata negata la natura intracomunitaria, oltre sanzioni. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento, sostenendo che la distruzione per incendio dell'opificio e della documentazione contabile/fiscale non imputabile ad essa consentisse di provare i costi e il volume d'affari anche con mezzi alternativi, tra cui dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'amministratore della società di revisione, relazione di revisione, altra documentazione contabile ed extracontabile, una fattura di fornitore e dati sulle spese telefoniche. In appello l'Agenzia aveva contestato la rilevanza di tali elementi e la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio, affermando in modo generico che la perdita non colpevole delle scritture non esonerava la contribuente dall'onere di provare, per IVA e costi dedotti, il volume di affari mediante copie delle fatture o della documentazione fiscale richiesta a clienti e fornitori. La ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa pronuncia o violazione del principio devolutivo; omesso esame della documentazione alternativa prodotta; violazione delle regole probatorie in tema di prova presuntiva e testimoniale; omessa pronuncia e violazione dell'art. 6 d.lgs. 472/1997 in tema di non punibilità delle sanzioni per forza maggiore. Ha anche invocato un asserito giudicato esterno sulla non debenza delle sanzioni, che la Corte ha però escluso per mancanza di identità di parti e di rapporto giuridico.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il sesto motivo di ricorso. Ha escluso l'efficacia di giudicato esterno sulla statuizione relativa alle sanzioni, osservando che la precedente decisione invocata riguardava un diverso rapporto giuridico e non le stesse parti. Quanto al primo motivo, ha qualificato come motivazione apparente la sentenza della CTR, perché l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio era fondato su un richiamo astratto al principio di riparto dell'onere della prova, senza confrontarsi con il vero thema decidendum, cioè l'idoneità probatoria della documentazione alternativa prodotta dalla contribuente a fronte della perdita incolpevole dei documenti contabili. Ha inoltre accolto il sesto motivo, rilevando l'omessa pronuncia sull'eccezione di non punibilità delle violazioni per forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; la sua mancanza o apparenza integra nullità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; la motivazione meramente apparente equivale a nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il mezzo per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene invocato per l'omesso esame di fatti decisivi, ma nel caso concreto i relativi motivi sono stati assorbiti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestata omissione di valutazione delle prove prodotte.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione specifica integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2724 n. 3 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità di mezzi di prova alternativi in caso di perdita incolpevole dei documenti.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale base delle presunzioni semplici utilizzabili dal contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare la possibilità di ricostruire i fatti mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa nella prova dei costi e del volume d'affari.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione sufficiente e del giusto processo.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997

    non sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie per le violazioni tributarie quando il fatto è commesso per forza maggiore

    la Corte ha ritenuto che l'eccezione di non punibilità per forza maggiore fosse specificamente devoluta e non esaminata dal giudice di appello, integrando omessa pronuncia.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle sanzioni.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    richiamato, in combinato con il comma 5, per la non punibilità delle violazioni causate da forza maggiore.

Massime di principio

  • La perdita incolpevole delle scritture contabili non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa deduzione o detrazione, ma il giudice deve valutare specificamente la rilevanza probatoria degli elementi alternativi offerti nel caso concreto.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni astratte sul riparto dell'onere della prova senza confrontarsi con il vero oggetto del contendere e con i documenti o le prove effettivamente allegati dalle parti.
  • In materia tributaria, l'omessa pronuncia su un'eccezione autonoma e decisiva, quale la non punibilità delle violazioni per forza maggiore, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione della sentenza.
  • Il giudicato esterno può spiegare efficacia solo se riguarda le stesse parti e il medesimo rapporto giuridico; la diversità del tributo o del titolo della pretesa esclude l'estensione automatica della precedente decisione.
  • Nei giudizi tributari, il giudice di merito deve esaminare e apprezzare in modo espresso la documentazione alternativa prodotta a seguito della distruzione non imputabile degli archivi, senza ridurre il ragionamento decisorio a formule generiche o a richiami meramente astratti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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