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Sentenza

Sentenza n. 112/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento dell'Ordinanza sindacale n. 48 del 30 agosto 2021, adottata dal Sindaco della Città di Reggio Calabria, con la quale è stata ordinato ai ricorrenti, n.q. di titolari della casa famiglia per anziani denominata “Villa Catona” con sede in Reggio Calabria, loc. Catona, S.S. 18, IV tratto n.178, la sospensione immediata di ogni attività all'interno della struttura, fino al ripristino delle condizioni previste dal D.G.R. n. 423 del 9 settembre 2019;

Giustizia amministrativa202100492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione immediata dell'attività della struttura per anziani fino al ripristino dei requisiti previsti dalla disciplina regionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, con la quale era stata disposta la sospensione immediata dell'attività delle due case famiglia per anziani. Secondo il verbale dei NAS, le due attività costituivano in realtà un'unica struttura ricettiva, con dieci ospiti complessivi, collegata internamente e gestita dal medesimo personale, senza regolare comunicazione della presenza degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza. La struttura, considerata nella sua effettiva configurazione, risultava priva dell'autorizzazione e dei requisiti organizzativi e professionali richiesti per una comunità alloggio. I ricorrenti hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti per il ricorso al potere contingibile e urgente, l'assenza di un pericolo concreto per la salute e l'incolumità degli ospiti, il difetto di istruttoria, la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, il travisamento dei fatti, l'insufficienza della motivazione e la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Hanno inoltre sostenuto di avere rimosso le irregolarità e informato il Comune prima dell'adozione dell'ordinanza. Nel corso del giudizio, uno dei ricorrenti ha comunicato la cessazione dell'attività dal 24 novembre 2021.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti del ricorrente che aveva cessato l'attività, per sopravvenuta carenza di interesse. Nei confronti dell'altra ricorrente ha respinto il ricorso nel merito. Il giudice ha ritenuto che l'ispezione dei NAS avesse evidenziato una struttura sostanzialmente unitaria, con numero di ospiti superiore a quello consentito per una casa famiglia e priva dei requisiti propri di una comunità alloggio. Le ulteriori verifiche comunali dell'11 e del 18 ottobre 2021 avevano confermato la permanenza di irregolarità, tra cui l'assenza di figure professionali qualificate e del coordinatore responsabile, la mancata regolare tenuta del registro degli ospiti e dei piani individualizzati di assistenza e il mero ripristino della separazione fisica dei locali. L'assenza del titolo autorizzativo e la violazione dei limiti relativi al numero degli ospiti e alle figure professionali costituiscono, secondo il TAR, circostanze di per sé idonee a integrare un pericolo per la salute degli anziani, anche senza la prova di maltrattamenti o di condizioni igieniche deteriori. L'istruttoria è stata ritenuta completa, essendo fondata sul sopralluogo dei NAS e sui successivi sopralluoghi comunali; l'ordinanza è stata giudicata adeguatamente motivata e adottata in presenza dei presupposti del potere contingibile e urgente del sindaco. Le spese sono state compensate nei confronti del ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile, mentre l'altra ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Il potere sindacale contingibile e urgente può essere esercitato per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute degli ospiti di una struttura assistenziale, quando tali situazioni risultino da accertamenti concreti e da un'istruttoria adeguata.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata dedotta, ma la sentenza non la esamina autonomamente, avendo ritenuto legittimo il provvedimento sotto i profili decisivi della sussistenza dei presupposti, dell'istruttoria e della motivazione.

  • art. 6 d.m. 21 maggio 2001, n. 308

    Le prescrizioni relative al numero degli ospiti e alla presenza di figure professionali qualificate sono funzionali alla tutela della salute degli utenti; la loro violazione può integrare una situazione di pericolo anche in assenza di ulteriori evidenze di maltrattamenti o sofferenze.

  • D.G.R. Calabria n. 423 del 9 settembre 2019

    Le condizioni previste dalla disciplina regionale costituiscono il parametro per verificare la regolarità organizzativa e strutturale della casa famiglia e il loro ripristino è stato posto dall'ordinanza come condizione per la ripresa dell'attività.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La sentenza dà atto dell'applicazione della disposizione processuale nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza sviluppare uno specifico principio interpretativo.

Massime di principio

  • La violazione dei requisiti autorizzativi, del limite massimo di ospiti e delle prescrizioni relative alle figure professionali qualificate in una struttura assistenziale per anziani può integrare, di per sé, una situazione di pericolo per la salute degli utenti, anche quando gli ospiti non presentino segni di maltrattamento e gli ambienti risultino apparentemente in buone condizioni.
  • Il potere contingibile e urgente del sindaco di sospendere l'attività di una struttura assistenziale è legittimamente esercitato quando l'amministrazione disponga di accertamenti ispettivi concreti e di successive verifiche che confermino la permanenza delle irregolarità rilevanti per la salute degli ospiti.
  • La qualificazione formale di più attività come strutture autonome non impedisce all'amministrazione di considerarne l'unitarietà sostanziale quando collegamenti strutturali, gestione comune e personale condiviso dimostrino l'esistenza di un'unica struttura ricettiva.
  • La sopravvenuta cessazione dell'attività oggetto dell'ordinanza determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento e rende improcedibile il ricorso nei confronti del gestore che abbia cessato l'attività.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiIgiene e sanità pubblicaInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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