Cassazione Civile, Ordinanza n. 19391/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA ritenendo indebitamente detratte somme fatturate a titolo di royalties per contratti di utilizzazione esclusiva di know how e altre immobilizzazioni immateriali. La società contribuente aveva ricevuto conferimenti d'azienda da società controllanti con esclusione dalle aziende conferite delle immobilizzazioni immateriali, poi concesse in uso esclusivo alla controllata mediante contratti separati. L'Ufficio contestava che tali costi fossero certi, determinabili, documentati e inerenti all'attività d'impresa, sostenendo che la documentazione prodotta non consentisse di verificare la concreta giustificazione economica dei corrispettivi e che la deduzione/ detrazione fosse illegittima anche nel contesto dell'IVA di gruppo o del consolidato. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia limitandosi ad affermare, in modo apodittico, la natura di mera concessione del diritto di utilizzazione esclusiva e la variabilità del corrispettivo in percentuale ai ricavi. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per illegittimità della detrazione di costi non documentati; violazione degli artt. 17 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 per non avere la CTR considerato che l'indebita deduzione rileva anche nell'ambito dell'IVA di gruppo; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per mancata considerazione della non spettanza delle royalties alla luce delle clausole contrattuali e della insussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto i tre motivi connessi e li ha esaminati unitariamente, accogliendoli. Ha censurato la sentenza impugnata per motivazione sostanzialmente omessa o comunque meramente assertiva, perché la CTR non aveva illustrato il quadro probatorio né spiegato le ragioni logico-giuridiche della ritenuta inerenza e concretezza dei costi. La Corte ha inoltre osservato che, nel sistema dell'IVA di gruppo e del consolidato, i soggetti del gruppo restano distinti e i costi e i ricavi vanno ricostruiti separatamente, senza che un esborso di una società possa essere automaticamente neutralizzato o considerato unitariamente in capo al gruppo. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la CTR aveva omesso di rispondere alla specifica doglianza relativa alla corretta applicazione dei parametri contrattuali per il sorgere del diritto alla royalty. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA non può essere riconosciuta in assenza di adeguata dimostrazione della riferibilità, concretezza e documentazione dei costi fatturati.
art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972
artt. 17 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972
L'IVA di gruppo non comporta la fusione dei soggetti passivi in un unico centro d'imputazione, sicché i rapporti interni e i relativi costi restano distinti.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
L'onere di provare l'inerenza e la concretezza dei costi grava sul contribuente che intende far valere la detrazione.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni non possono sostituire la prova della effettività dei costi in mancanza di un adeguato supporto documentale.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici richiedono elementi gravi, precisi e concordanti, non ravvisati nella motivazione della CTR.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è dedotta con riferimento ai presupposti sostanziali della detrazione IVA e della rilevanza dei rapporti di gruppo.
ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
È denunciabile l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, qui rappresentato dalla non spettanza delle royalties sulla base delle clausole contrattuali.
Massime di principio
- In tema di detrazione IVA, il contribuente deve provare la certezza, determinatezza, effettività e inerenza dei costi fatturati; in difetto di adeguata documentazione la detrazione può essere negata.
- La motivazione del giudice di merito è sostanzialmente omessa quando si risolve in affermazioni apodittiche prive dell'indicazione del percorso logico-giuridico seguito e non consente il controllo sulla correttezza della decisione.
- Nell'IVA di gruppo e nel consolidato fiscale i soggetti del gruppo restano autonomi e distinti: i costi e i ricavi devono essere ricostruiti separatamente e non possono essere automaticamente valutati come neutrali in chiave unitaria di gruppo.
- Quando una parte deduce la non spettanza di corrispettivi o royalties in base alle clausole contrattuali, il giudice di merito deve esaminare specificamente la censura e spiegare perché ritenga integrati i presupposti del diritto al pagamento.
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