Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31593/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una rilettura delle prove e una diversa valutazione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti. In cassazione l'imputato, tramite difensore, ha proposto un unico motivo deducendo la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale. In sostanza, la censura mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione delle risultanze di merito, senza confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo seguito dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    la modifica del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rivalutazione autonoma del fatto e della prova

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata come intervento che ha inciso sull'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutare la natura del controllo di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la legittimità della condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né la sostituzione del giudice di legittimità al giudice di merito nella valutazione delle prove.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è ammissibile solo se si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa e più favorevole ricostruzione del materiale probatorio.
  • Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo della Cassazione sulla motivazione resta un controllo di legittimità e non di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida sotto effetto di stupefacenti
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.