Cassazione Penale, Ordinanza n. 31593/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità, in quanto volto a sollecitare una rilettura delle prove e una diversa valutazione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti. In cassazione l'imputato, tramite difensore, ha proposto un unico motivo deducendo la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale. In sostanza, la censura mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione delle risultanze di merito, senza confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo seguito dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei gradi di merito
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
la modifica del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rivalutazione autonoma del fatto e della prova
richiamata come intervento che ha inciso sull'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutare la natura del controllo di legittimità
base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per la legittimità della condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né la sostituzione del giudice di legittimità al giudice di merito nella valutazione delle prove.
- La deduzione di un vizio di motivazione è ammissibile solo se si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa e più favorevole ricostruzione del materiale probatorio.
- Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo della Cassazione sulla motivazione resta un controllo di legittimità e non di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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