Cassazione Civile, Ordinanza n. 37732/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta dal condominio contro il proprietario e il conduttore di un appartamento, per ottenere tutela contro interventi edilizi ritenuti lesivi del decoro architettonico: realizzazione di una veranda chiusa sul retro del fabbricato e sostituzione degli infissi originari in legno con infissi in alluminio bianco. Il ricorrente in cassazione, quale avente causa del precedente proprietario, ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) la nullità della decisione per omessa cancellazione della causa dal ruolo a fronte della tardiva costituzione del condominio attore e della contumacia di uno dei convenuti; 2) la violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'interesse del convenuto contumace a proporre appello incidentale; 3) l'erronea applicazione dell'art. 1122 c.c., sostenendo che gli interventi non avessero leso il decoro architettonico, anche perché non visibili dalla strada e perché esistevano già altre modifiche tollerate; 4) l'omessa pronuncia sull'asserito mancato recepimento delle conclusioni del CTU, favorevoli alla non sussistenza del pregiudizio; 5) la violazione ancora dell'art. 1122 c.c. per contrasto con la giurisprudenza in tema di decoro architettonico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la tardiva costituzione del condominio e la contumacia di un convenuto non imponevano la cancellazione della causa dal ruolo, essendovi stata comunque regolarizzazione del rapporto processuale tramite le difese svolte nel merito; inoltre il convenuto contumace, risultato vittorioso in primo grado, non aveva interesse ad impugnare solo per far valere violazioni del contraddittorio riferite a un altro convenuto, trattandosi di eccezioni de iure tertii e non ricorrendo litisconsorzio necessario. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al decoro architettonico, rilevando che la decisione di merito era conforme alla giurisprudenza consolidata: l'innovazione è vietata quando alteri l'armonia estetica del fabbricato, indipendentemente dal pregio artistico dell'edificio, dalla visibilità dell'opera o dalla presenza di pregresse modifiche non autorizzate; la valutazione concreta sulla lesione del decoro spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Quanto al CTU, la Corte ha osservato che il dissenso del giudice riguardava valutazioni giuridiche, non un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. È stata confermata la condanna alle spese e disposto l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine di costituzione dell'attore è richiamato come regola processuale, ma la sua violazione non comporta automaticamente la cancellazione della causa dal ruolo quando le parti, costituendosi tardivamente, abbiano comunque dato impulso al processo e regolarizzato il rapporto processuale.
Le disposizioni sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione non si applicano se la successiva costituzione tardiva delle parti mostra la volontà comune di proseguire il giudizio.
La cancellazione dal ruolo non è dovuta quando la tardiva costituzione delle parti abbia di fatto sanato la situazione processuale attraverso la prosecuzione del giudizio nel merito.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fossero i presupposti per il rinvio conseguente alla dedotta nullità processuale.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura processuale, ma non ritenuto violato alla luce dell'assenza di una lesione concreta del diritto di difesa.
L'interesse ad impugnare richiede una concreta utilità giuridica derivante dalla rimozione della pronuncia; non basta un interesse astratto a una corretta soluzione della questione o la mera eventualità di future iniziative giudiziarie.
L'innovazione del singolo condomino è vietata quando alteri il decoro architettonico dell'edificio; non rilevano né la mancanza di visibilità dalla strada né il fatto che il fabbricato sia già stato in parte alterato da precedenti interventi.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su domande o eccezioni, non il mancato recepimento di una tesi difensiva o delle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio.
Le doglianze sono state vagliate nei limiti dei vizi denunciabili in cassazione; la valutazione sulla lesione del decoro architettonico è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile se adeguatamente motivata.
I motivi sono dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte su decoro architettonico e innovazioni condominiali.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel giudizio assume la posizione processuale del dante causa e non può proporre domande nuove, salvo quelle necessarie a far valere il proprio diritto a intervenire.
comma 1 quater; comma 1-bis
È disposto l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine di costituzione della parte attrice non determina di per sé la cancellazione della causa dal ruolo se, successivamente, le parti si costituiscono tardivamente e il giudizio viene comunque proseguito nel merito, con regolarizzazione del rapporto processuale.
- L'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio nei confronti di un altro convenuto è un'eccezione de iure tertii e non può essere sollevata da una parte diversa da quella direttamente interessata, salvo ipotesi di litisconsorzio necessario.
- L'interesse ad impugnare richiede un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla decisione censurata; non è sufficiente un interesse meramente astratto, né la sola prospettiva di possibili future controversie.
- In materia condominiale, costituisce innovazione vietata ogni intervento che alteri negativamente l'armonia estetica dell'edificio; la tutela del decoro architettonico non presuppone un particolare pregio artistico del fabbricato.
- La verifica della lesione del decoro architettonico è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua e conforme ai principi di diritto consolidati, non è sindacabile in cassazione come censura di puro merito.
- La presenza di pregresse alterazioni dell'edificio non legittima ulteriori interventi peggiorativi: un precedente degrado non rende lecita una nuova alterazione della fisionomia architettonica.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione, non quando disattende una tesi difensiva o non aderisce alle conclusioni del consulente tecnico.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso subentra nella posizione processuale del dante causa e non può ampliare il thema decidendum con domande nuove estranee alla tutela del proprio diritto di intervento.
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