Sentenza del 03/04/2019 n. 9231 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la decisione della CTR che aveva confermato la legittimità della cartella di pagamento di euro 432.524,44, relativa a un avviso di rettifica parziale IVA per il 1996. Con il primo motivo ha sostenuto che la cartella poteva essere contestata anche per la mancata notifica dell’avviso presupposto: secondo la contribuente, l’avviso e il successivo appello dell’Agenzia erano stati notificati al curatore fallimentare, quando la società era già tornata in bonis, senza coinvolgere quest’ultima. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 295 c.p.c., perché la CTR non avrebbe sospeso il giudizio sulla cartella in attesa della definizione del distinto processo sull’avviso di rettifica, chiedendo anche la riunione dei giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza definitiva della Cassazione n. 7849/2015 aveva già deciso il giudizio relativo all’avviso di rettifica, dichiarando improponibile il ricorso della contribuente; la pretesa presupposta era quindi coperta da giudicato e non risultava che la società ne avesse avuto conoscenza soltanto tramite la cartella. La cartella, quale atto conseguente a una pretesa ormai definitiva, era contestabile soltanto per vizi propri, non per vizi dell’avviso presupposto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione delle intimate. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Si tratta di un principio in base al quale (con riferimento all'art. 19, comma 3, del d.lgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito.
Quando la cartella segue un atto impositivo divenuto definitivo, la contestazione della cartella è limitata ai suoi vizi propri: non si possono recuperare in tale sede contestazioni relative all’accertamento presupposto. Fa eccezione il caso in cui il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva solo con la notifica della cartella.
La disposizione è stata invocata per chiedere la sospensione del giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio sull’avviso presupposto; la Corte ha dichiarato assorbito il motivo dopo aver rigettato il primo, senza esprimere una decisione autonoma sulla sua fondatezza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, la parte ricorrente è tenuta a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una cartella è emessa per riscuotere un debito fondato su un avviso divenuto definitivo, la cartella non riapre il giudizio sulla legittimità dell’accertamento: può essere impugnata, di regola, soltanto per vizi propri.
- La mancata o irregolare notifica dell’atto presupposto può essere fatta valere impugnando la cartella se il contribuente ha appreso la pretesa soltanto con essa; questa possibilità non opera se risulta che l’atto presupposto è già stato contestato nel relativo giudizio.
- Se sull’atto impositivo presupposto è intervenuta una decisione definitiva, i suoi effetti vincolano il successivo giudizio sulla cartella quanto alla pretesa tributaria, nei limiti stabiliti dal giudicato.
- Quando un motivo è assorbito, la Corte non decide autonomamente la questione sollevata con quel motivo: non va quindi ricavato dalla sentenza un principio di merito sulla richiesta di sospensione del processo.
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