Cassazione Civile, Ordinanza n. 34676/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2013 nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato l'atto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; secondo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva annullato l'accertamento sulla base di una giustificazione ritenuta solo verosimile e congetturale, senza adeguato supporto documentale e senza esaminare compiutamente tutti gli elementi posti a base della ricostruzione dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha osservato che la motivazione della CTR era solo apparente e perplessa, perché fondata su un giudizio di mera verosimiglianza e perché aveva svalutato come congetture gli elementi documentali dell'Ufficio senza prendere posizione su tutti i rapporti contrattuali e sulle ulteriori operazioni contestate, limitandosi alle discrasie relative a un solo cliente. Ha quindi ravvisato anche una violazione del riparto dell'onere probatorio rispetto a un accertamento basato su presunzioni semplici. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non solo apparente; una motivazione fondata su mere espressioni di verosimiglianza o su ragionamenti perplessi è censurabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile con ricorso per cassazione.
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata quale base dell'accertamento induttivo fondato su presunzioni; la CTR non poteva annullare l'atto senza confrontarsi con tutti gli elementi presuntivi valorizzati dall'Ufficio.
In presenza di accertamento fondato su presunzioni, il giudice deve rispettare il corretto riparto dell'onere della prova e valutare compiutamente gli elementi offerti dalle parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge attiene alla falsa applicazione delle norme sull'accertamento e sull'onere probatorio.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a formule assertive o a un giudizio di mera verosimiglianza, senza un reale percorso argomentativo idoneo a rendere controllabile la decisione.
- Nel giudizio tributario, se l'accertamento dell'Ufficio è sorretto da presunzioni, il giudice di merito deve esaminare in modo completo tutti gli elementi indiziari e non può limitarsi a confutazioni parziali o selettive.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è fondata quando il giudice attribuisce l'onere della prova in modo incoerente rispetto alla struttura presuntiva della pretesa fiscale.
- L'annullamento di un avviso di accertamento non può fondarsi su una ricostruzione difensiva del contribuente solo ritenuta plausibile, se manca un adeguato riscontro documentale e se non vengono valutati tutti i dati posti a base dell'atto impositivo.
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