Cassazione Civile, Ordinanza n. 16095/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committenti)
La controversia
La controversia nasce da un appalto verbale per la costruzione di un villino bifamiliare. I committenti agivano per la risoluzione del contratto per inadempimento e per il risarcimento dei danni dovuti a gravi vizi e difetti degli impianti termico, elettrico e gas. Il Tribunale aveva respinto la domanda di risoluzione, ma aveva riconosciuto un risarcimento per impianti non conformi e aveva accolto la domanda riconvenzionale dell'appaltatore per il saldo del prezzo. In appello, il direttore dei lavori aveva ottenuto l'accoglimento del gravame e la declaratoria di tardività dell'appello incidentale dei committenti, incentrato anche sulla risoluzione per gravi difetti ex art. 1669 c.c. e sulla mancanza del certificato di abitabilità. In cassazione, i ricorrenti hanno dedotto principalmente la nullità o inesistenza della notificazione della sentenza di primo grado eseguita a mezzo posta presso la cancelleria del tribunale, sostenendo che il plico fosse stato consegnato a persona sconosciuta dell'ufficio protocollo e che, quindi, l'appello incidentale non poteva essere ritenuto tardivo. Con il sesto motivo hanno invece denunciato vizio di motivazione e violazione degli artt. 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la corte territoriale escluso la responsabilità del direttore dei lavori quanto alla pratica di abitabilità e alla perizia asseverata presentata al Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi del ricorso, ritenendo nulla la notificazione della sentenza di primo grado perché dall'avviso di ricevimento non emergeva con certezza la persona cui il plico era stato consegnato: la firma era illeggibile, apposta in uno spazio non riferibile al destinatario o a persona delegata, e mancavano le indicazioni dell'agente postale. Di conseguenza, la declaratoria di tardività dell'appello incidentale era viziata e la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione della tempestività dell'impugnazione applicando il principio sulla nullità della notifica in caso di assoluta incertezza sul consegnatario. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una diversa valutazione delle prove e non integrava un vizio di motivazione apparente. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare la notificazione della sentenza presso la cancelleria del tribunale; la Corte, però, ha risolto la questione in base alla disciplina della notifica a mezzo posta e alla necessità di certezza sul consegnatario.
art. 82, comma 2, R.D. n. 37/1934
invocato dai ricorrenti in relazione al domicilio ex lege presso la cancelleria; nel caso concreto non è risultato sufficiente a sanare l'incertezza sulla persona che ha ricevuto il plico.
dedotto per omessa valutazione di un documento; la censura è stata assorbita nell'accoglimento dei motivi sulla nullità della notifica.
la notificazione è nulla quando vi è incertezza assoluta sulla persona cui l'atto è stato consegnato.
disciplinano il termine breve d'impugnazione; la loro applicazione presuppone una notificazione valida della sentenza, qui esclusa per nullità.
richiamato per affermare che la notifica è nulla ogni volta che vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto.
richiamato nel giudizio di merito dagli appellanti incidentali per la domanda di risoluzione/gravità dei difetti dell'opera, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
dedotto nel sesto motivo per asserita omissione di pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto volta a rivalutare il merito.
dedotto per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, era comprensibile e non apparente.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio motivazionale, escluso dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di notificazione della sentenza a mezzo del servizio postale, la validità della notificazione richiede che dall'avviso di ricevimento sia possibile identificare con certezza il destinatario o il consegnatario autorizzato; in difetto di tale certezza, la notifica è nulla per assoluta incertezza sulla persona cui l'atto è stato consegnato.
- La regola secondo cui la firma illeggibile sull'avviso di ricevimento può valere come consegna al destinatario opera solo quando la sottoscrizione sia apposta nello spazio previsto e siano assenti elementi che rendano dubbia l'identità del consegnatario; se mancano le indicazioni dell'agente postale e la firma è collocata in modo non riferibile al destinatario, la presunzione di validità non opera.
- Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione rituale e valida della sentenza; se la notificazione è nulla, non può essere dichiarata tardiva l'impugnazione proposta oltre il termine breve ma nei limiti del termine lungo o comunque in assenza di valida decorrenza del termine breve.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non sussiste quando il giudice di merito esponga, anche sinteticamente, le ragioni della propria valutazione probatoria.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, se il giudice di merito ha già espresso un apprezzamento non meramente apparente delle prove.
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