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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25580/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte pubblica e impresa)

La controversia

Alcuni eredi di soggetti che assumevano diritti su un terreno sito in Sarno convenivano dinanzi al Tribunale il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica e la società incaricata dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione del fondo, dall’abbattimento di un cancello e dalla rimozione di una piantagione, effettuati per lavori di allagamento e manutenzione. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, richiamando anche la mancata trascrizione di una convenzione stipulata nel 1916 tra il Genio Civile e gli ascendenti degli attori; la Corte d’appello confermava il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2043 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato il difetto di legittimazione attiva sulla base della mancata contestazione della demanialità del fondo, avesse travisato il petitum e omesso di valutare un verbale in cui la società avrebbe riconosciuto i danni arrecati; 2) violazione dell’art. 2644 c.c., assumendo che la convenzione del 1916 fosse opponibile tra le parti originarie anche senza trascrizione e che il Commissariato, quale rappresentante dello Stato, non potesse essere considerato terzo rispetto ai diritti reali minori asseritamente costituiti; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, lamentando che il giudice non avesse considerato la materia del contendere nella liquidazione delle competenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riportato in ricorso, neppure per estratto, il contenuto degli atti e documenti richiamati a fondamento delle censure, in particolare la convenzione del 1916 e il verbale/riduzione di debito della società. Ha poi osservato che le doglianze tendevano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana per sostenere il diritto al risarcimento dei danni da occupazione e danneggiamento del fondo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l’inammissibilità del ricorso

  • art. 2644 c.c.

    invocato per sostenere l’opponibilità della convenzione del 1916 tra le parti originarie e l’irrilevanza della trascrizione nei confronti del Commissariato; la censura non è esaminata nel merito

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla condanna alle spese, che il ricorrente contestava per la mancata considerazione della materia del contendere

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo applica come requisito di ammissibilità, affermando che il ricorrente deve riportare in ricorso il contenuto degli atti e documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha inserito il meccanismo previsto dall’art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, il ricorrente deve indicare e riportare in modo specifico il contenuto degli atti e documenti su cui fonda le censure, consentendo alla Corte il controllo immediato della decisività delle allegazioni.
  • Non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: la rivalutazione delle prove, dell’attendibilità delle risultanze istruttorie e degli accertamenti di fatto spetta al giudice di merito.
  • Le censure che restano apodittiche o non autosufficienti, perché prive della trascrizione o sintetica riproduzione delle fonti documentali decisive, non consentono il vaglio di fondatezza e determinano l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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