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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12482/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con recupero a tassazione di IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi, sulla base di documentazione bancaria acquisita e di quella prodotta in contraddittorio. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, riconoscendo giustificate alcune operazioni bancarie e confermando il resto dell'atto impositivo. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva però dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, ritenendo venuto meno l'interesse all'annullamento dell'atto. L'Agenzia ha impugnato tale decisione con due motivi: (1) violazione dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, sostenendo che, ai fini tributari, l'estinzione della società opera solo dopo cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese e che, nel caso concreto, tale termine non era decorso; (2) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 46 d.lgs. 546/1992, deducendo che la società era ancora da considerarsi esistente ai fini fiscali e che, quindi, permaneva l'interesse dell'Amministrazione a ottenere una pronuncia nel merito sulla fondatezza della pretesa erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, affermando che l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 attribuisce all'estinzione della società, ai fini fiscali, effetto solo dopo cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. Tale previsione comporta una protrazione temporale della legittimazione passiva della società, limitata alla ricezione degli atti impositivi e riscossivi, e preserva l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a coltivare il giudizio e a ottenere una decisione di merito sulla pretesa tributaria. Di conseguenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    "l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese"

    La norma è interpretata nel senso che, ai fini tributari, l'estinzione della società produce effetto solo dopo cinque anni dalla cancellazione, con conseguente protrazione della legittimazione passiva della società per gli atti impositivi e riscossivi e permanenza dell'interesse dell'Amministrazione al giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per affermare la persistenza dell'interesse ad agire/difendersi dell'Amministrazione finanziaria a ottenere una decisione sul merito della pretesa erariale.

  • art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione alla persistenza dell'interesse processuale nel giudizio tributario, escluso erroneamente dal giudice di appello.

  • art. 2495 c.c.

    È il parametro civilistico di estinzione della società, rispetto al quale l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 introduce un termine dilatorio di efficacia ai fini fiscali.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio dedotto in cassazione, ossia violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina automaticamente l'inammissibilità del giudizio né fa venir meno l'interesse dell'Amministrazione finanziaria a coltivare la pretesa impositiva, quando operi la disciplina speciale che differisce nel tempo l'effetto estintivo.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 prevede una sopravvivenza temporale della legittimazione passiva della società estinta, limitata alla ricezione degli atti impositivi e riscossivi, sino al decorso di cinque anni dalla cancellazione.
  • Se non è decorso il termine quinquennale previsto dalla disciplina speciale tributaria, il giudice di merito non può dichiarare cessata la materia del contendere per la sola cancellazione della società contribuente dal registro delle imprese, ma deve pronunciare sul merito della pretesa fiscale.
  • L'interesse dell'Amministrazione finanziaria a ottenere una decisione sulla fondatezza dell'accertamento permane finché la disciplina speciale consente di imputare alla società estinta la legittimazione passiva ai fini fiscali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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