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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01141/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti, tutti con qualifica di macchinisti, avevano ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento del diritto a che, durante le ferie annuali, venissero computati nella retribuzione anche specifici emolumenti previsti dalla contrattazione aziendale: l’incentivo per attività di condotta oraria, l’incentivo per attività di riserva e i compensi correlati all’assenza dalla residenza. La società sosteneva, in cassazione, quattro censure: 1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. n. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe attribuito efficacia vincolante all’interpretazione della Corte di giustizia sulla nozione di ferie retribuite; 2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2109 c.c. e della contrattazione collettiva aziendale, assumendo che la nozione di retribuzione feriale fosse rimessa all’autonomia collettiva e che il contratto aziendale avesse escluso quelle voci; 3) errata lettura dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, poiché la retribuzione feriale potrebbe essere inferiore a quella ordinaria purché non irrisoria e non dissuasiva dal godimento delle ferie; in subordine, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell’art. 2948 c.c. in tema di prescrizione dei crediti retributivi, per avere la Corte territoriale fatto decorrere il termine solo dalla cessazione del rapporto, nonostante le modifiche apportate all’art. 18 St. lav. dalla l. n. 92/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, rilevando che la questione della nozione di retribuzione feriale era già stata risolta da precedenti conformi della stessa Corte, ai quali ha dato continuità: la retribuzione durante le ferie deve comprendere gli importi pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, e il giudice di merito può accertare in concreto se l’esclusione di certe voci abbia effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia si era già pronunciata più volte sulla questione e, comunque, la verifica del caso concreto spetta al giudice nazionale. È stato poi respinto anche il quarto motivo, applicando il principio secondo cui, per i crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La società ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario dei lavoratori, e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    la retribuzione delle ferie annuali deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e includere gli importi pecuniari connessi alle mansioni e allo status professionale, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    è indicato come norma di recepimento interna della disciplina europea sulle ferie retribuite

  • art. 36 Cost.

    invocato come parametro sulla sufficienza e proporzionalità della retribuzione feriale

  • art. 2109 c.c.

    richiamato quale base della disciplina delle ferie retribuite

  • art. 20.3 del contratto aziendale Trenord

    invocato dalla società per sostenere l’esclusione delle voci rivendicate dalla retribuzione feriale

  • art. 54.2 del contratto aziendale Trenord

    richiamato per qualificare gli istituti di attività di condotta e di riserva

  • art. 77 del contratto aziendale Trenord

    richiamato per la voce relativa all’assenza dalla residenza

  • art. 20 dell’accordo aziendale Trenord dell’11.3.2015

    richiamato per la nozione contrattuale di retribuzione

  • art. 28, punto 2, lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    menzionato per evidenziare la connessione delle indennità ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo

  • art. 2948 c.c.

    per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

  • art. 2935 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2948 c.c. per individuare il dies a quo della prescrizione

  • art. 18 l. n. 300 del 1970

    considerato nel motivo di ricorso sulla prescrizione, in relazione alla stabilità del rapporto dopo la l. n. 92/2012

  • l. n. 92 del 2012

    le modifiche al regime dei licenziamenti hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    menzionato nella ricostruzione del mutamento del regime di stabilità del rapporto

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per i presupposti del contributo/un ulteriore onere processuale

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    la Corte ribadisce che la nozione europea di ferie retribuite mira a garantire un riposo effettivo senza disincentivi economici

  • Corte di Giustizia UE, sentenze Robinson Steele, Schultz-Hoff, Williams, To.He.

    richiamate come base interpretativa del concetto di retribuzione feriale e del divieto di effetti dissuasivi

  • Corte di Giustizia UE, sentenza 13.1.2022, C-514/20

    citata a sostegno dell’attualità del principio secondo cui non possono essere introdotti incentivi alla rinuncia alle ferie

  • Corte di Giustizia UE, sentenza Cilfit

    richiamata per i criteri sul rinvio pregiudiziale

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve comprendere tutte le voci economiche che siano stabilmente collegate alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa determinare una riduzione idonea a dissuadere dal godimento effettivo delle ferie.
  • La conformità della retribuzione feriale al diritto dell’Unione va verificata in concreto dal giudice di merito, avuto riguardo alla funzione dissuasiva dell’eventuale decurtazione e alla natura continuativa e professionale delle voci escluse.
  • L’autonomia collettiva non può derogare in peius alla nozione europea di ferie retribuite quando il contratto escluda emolumenti che, per struttura e funzione, costituiscono parte della normale retribuzione collegata alla prestazione lavorativa.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata più volte risolta dalla giurisprudenza europea e il problema residuo attenga solo alla valutazione del caso concreto, riservata al giudice nazionale.
  • Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, venuto meno il precedente presupposto di stabilità idoneo a consentire l’esercizio del diritto in corso di rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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