Cassazione Penale, Sentenza n. 46345/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, condannato all'ergastolo, ha chiesto che i periodi di "liberazione anticipata" riconosciuti dal Magistrato di sorveglianza venissero scomputati dall'isolamento diurno accessorio all'ergastolo, con conseguente dichiarazione di integrale espiazione della pena.
La decisione
La Corte di appello ha rigettato l'istanza ritenendo che l'isolamento diurno (art. 72 c.p.) sia una sanzione accessoria all'ergastolo con funzione di ulteriore inasprimento e che, secondo l'art. 184 c.p. e l'art. 54, comma 4, dell'Ordinamento Penitenziario, la liberazione anticipata può incidere sulla pena dell'ergastolo ai fini di specifici benefici (permessi-premio, semilibertà, liberazione condizionale) ma non sull'isolamento diurno; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
L'isolamento diurno è qualificato come sanzione penale temporanea accessoria applicata in aggiunta all'ergastolo, con durata predeterminata (es. 6 mesi-3 anni o 2-18 mesi) e priva di autonomia rispetto all'ergastolo.
Interpretato come norma che individua le cause estintive dell'isolamento diurno (amnistia, indulto, grazia) e, per converso, esclude la possibilità di estendere analogicamente altre ipotesi estintive o di erodere la sanzione tramite altri istituti.
art. 54, comma 4, L. n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)
La disposizione è letta nel senso che la liberazione anticipata può incidere sulla pena dell'ergastolo per consentire la fruizione di specifici benefici penitenziari (permessi-premio, semilibertà, liberazione condizionale), ma non menziona l'isolamento diurno e quindi non può essere applicata a quest'ultimo.
Richiamato quale norma che consente alla sentenza di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p. va considerato sanzione accessoria all'ergastolo e non autonomamente comprimibile mediante istituti premiali destinati a incidere sull'ergastolo.
- Quando una norma eccezionale disciplina in modo puntuale cause di estinzione o effetti limitati (es. art. 184 c.p.), non è ammessa l'estensione analogica per farvi rientrare istituti non menzionati.
- L'art. 54 O.P. va interpretata restrittivamente: la liberazione anticipata incide sull'ergastolo ai fini dei benefici penitenziari espressamente previsti, e non può essere automaticamente trasferita a sanzioni accessorie non contemplate dalla norma.
- Il principio del favor rei non determina l'applicazione automatica di vantaggi interpretativi quando la disciplina normativa manifesta un'esclusione o una finalità chiara e limitativa; il favore rei non supplisce a un'espressa esclusione normativa.
- Se il ricorrente invoca condizioni di salute o profili di umanità della pena, tali elementi devono essere dedotti e documentati in modo specifico: tuttavia, se la disciplina legislativa esclude il beneficio richiesto, le condizioni di salute potrebbero non essere sufficienti a modificarne l'applicabilità e andranno eventualmente valutate in altri ambiti (misure alternative, interventi amministrativi o ricorsi straordinari).
- In casi simili è utile proporre e documentare eventuali interventi alternativi (richieste al Magistrato di sorveglianza, approfondimenti sanitari, proposte di misure non detentive) oltre al mero scomputo, perché l'assetto normativo può impedire lo scomputo diretto dalla sanzione accessoria.
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