Cassazione Penale, Sentenza n. 22690/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in sei motivi: 1) censura sulla utilizzabilità e sulla genuinità dei dati contabili estratti dai server (presunti malfunzionamenti, assenza di copia forense, divergenze tra copie); 2) contestazione della qualificazione come bancarotta fraudolenta distrattiva delle cessioni di imbarcazioni (capo A.2), invocando vendita simulata e mancanza di dolo; 3) censura sulla configurabilità dei reati di bancarotta impropria da reato societario (capo B.2.1 e B.2.2) e sulle false comunicazioni sociali, con rilievo sulla situazione patrimoniale redatta per il concordato e sul nesso causale con il dissesto; 4) richiesta di riqualificazione dei prelievi (capo C) come bancarotta preferenziale o legittime restituzioni di anticipazioni; 5) censure sul trattamento sanzionatorio (attenuanti/genericità, continuazione, pene accessorie); 6) doglianza sul riconoscimento di danni non patrimoniali e sulla provvisionale. Richiesta di annullamento/ammissione dei motivi e, in parte, di riforma della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai capi relativi alla bancarotta impropria da reato societario (capo B.2.1 e B.2.2), annullando la sentenza impugnata su tali profili e rinviando per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina. Quanto al resto del ricorso è stato rigettato: sono state confermate le principali pronunce di responsabilità e le statuizioni di merito sugli altri capi (tra cui la bancarotta fraudolenta distrattiva per le cessioni di imbarcazioni e la qualificazione dei prelievi come distrattivi), sono state confermate condanne a pena (come rideterminata in appello) e provvisionali/risarcimenti già disposti in appello, e sono state liquidate somme a titolo di rifusione spese per varie parti civili (con importi specificati nella decisione). La domanda della curatela Aicon S.p.a. di rifusione delle spese del giudizio di legittimità è stata respinta per tardività.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione (contestazione dei provvedimenti di merito)
art. 234, primo comma, cod. proc. pen.
considerata nella decisione come norma che riconosce valore probatorio alla rappresentazione di cose tramite mezzi informatici; i dati informatici introdotti in giudizio sono documenti e la loro genuinità va contestata con specifiche indicazioni di difformità
art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali)
la Corte valuta la configurabilità del reato anche con riferimento a documenti predisposti per il concordato; per integrare il reato occorre esposizione consapevole e ingannevole di elementi valutativi idonei a trarre in errore destinatari (soci/creditori/autorità)
art. 223 L. Fall. (richiamata nei motivi)
richiamata in relazione alle condotte dolose che incidono sulla veridicità della rappresentazione dello stato della società e che possono collegarsi all'evento fallimentare; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul punto nei confronti dei capi B fosse carente e meritevole di annullamento
norma sulla postergazione dei crediti dei soci: utilizzata per escludere la legittimità dei rimborsi ai soci/finanziatori in epoca di dissesto; i pagamenti ai soci in tale contesto possono integrare bancarotta per distrazione
richiamata in relazione alla determinazione del compenso degli amministratori: in mancanza di delibera assembleare che quantifichi il compenso, il credito dell'amministratore può essere considerato indeterminato/illiquido e il prelievo di somme può integrare reato
art. 81, comma secondo, cod. pen.
richiamata nelle doglianze sulla continuazione delle pene tra i due fallimenti; la Corte ha ritenuto questo motivo assorbito o infondato nel complesso
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
menzionati dal ricorrente in riferimento alla descrizione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a presunte violazioni procedurali o di mutamento dell'imputazione
Massime di principio
- Prove informatiche: un dato informatico introdotto in giudizio vale come documento; chi contesta la genuinità o la corrispondenza all'originale deve indicare specificamente quali elementi sarebbero alterati e come ciò incida sul giudizio: mere contestazioni generiche sui malfunzionamenti o sulla mancata copia forense non bastano.
- Trasferimenti infragruppo: la cessione di beni a società del gruppo, senza pagamento effettivo del corrispettivo e in presenza di situazione di crisi, può integrare bancarotta distrattiva. Per evitare la qualificazione penale è necessario provare un vantaggio compensativo concreto e dimostrabile a favore della società depauperata (saldo positivo e riconoscibile del gruppo).
- False comunicazioni sociali e bancarotta impropria: per affermare la responsabilità per false comunicazioni o per bancarotta impropria occorre motivare adeguatamente l'elemento oggettivo (quali voci o valutazioni sono false) e il nesso causale con il dissesto; la Corte di legittimità richiede valutazioni esplicite e non elisioni o rimandi generici.
- Rimborsi ai soci/amministratori in crisi: i rimborsi ai soci o i prelievi dall'attivo societario in periodo di dissesto sono scrutinati severamente; salvo prova documentale forte (credito certo, liquido ed esigibile e/o delibera assembleare di riconoscimento), tali operazioni possono essere qualificate come distrazione e non come prefereziali legittime.
- Onere della prova in appello/Cassazione: il ricorrente deve esporre in modo autosufficiente i propri motivi, soprattutto se fa valere atti o elementi assenti dal fascicolo di legittimità; in Cassazione non è ammessa mera richiesta di rivalutazione del merito, né argomentazioni generiche non supportate da elementi concreti.
- Danno delle parti civili: creditori o terzi possono chiedere risarcimento diretto per danni morali o materiali non assorbiti dall'azione della curatela se dimostrano un danno personale autonomo; la quantificazione però è rimessa alla sede civile separata.
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