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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18130/2020 del 31/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza n. 272/2015 della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole a Toselli in un giudizio di accertamento di confini, demolizione di muro ritenuto realizzato in occupazione e risarcimento danni. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. e l'omesso esame dell'atto di frazionamento del 19/06/2007, sottoscritto da entrambe le parti, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto costituire il confine concordato tra i fondi, impedendo l'applicazione residuale delle mappe catastali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, atteso che la sentenza di appello impugnata era stata annullata con sentenza n. 1349/2018 della Corte d'Appello di Brescia (pronunciata su opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. proposta da aventi causa di Imad s.r.l.) e tale pronuncia è passata in giudicato. Perciò il motivo di cassazione era divenuto privo di oggetto. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Rilevata la censura del ricorrente circa la corretta determinazione del confine, la questione sostanziale non è stata esaminata in Cassazione perché la pronuncia impugnata è stata annullata con sentenza passata in giudicato; pertanto la norma non è stata applicata in sede di cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 376 comma 1 c.p.c.

    Citando il relatore della sezione e gli atti depositati, la Corte ha fatto riferimento alla procedura collegata alle risultanze di cancelleria (atto del relatore), senza che ciò incidesse sull'esito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c. (formulazione antecedente)

    Richiamato per segnalare la relazione del relatore depositata in cancelleria; non ha inciso sull'accoglimento del ricorso di merito dato che la causa è stata dichiarata priva d'interesse.

  • art. 375 comma 1 c.p.c.

    La Corte ha esaminato preliminarmente l'eventuale sussistenza di ipotesi di sospensione o altri casi previsti dall'art. 375, ritenendo non ricorrervi e rinviando la causa alla pubblica udienza, ma la successiva sentenza intervenuta ha reso superfluo il giudizio di cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    La Corte ha ammesso memorie depositate ex art. 378, in particolare quella contenente la sentenza di merito successiva che ha annullato la sentenza impugnata; la produzione è stata ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità.

  • art. 404 c.p.c.

    La sentenza n. 1349/2018 – che ha annullato le precedenti sentenze per vizio di mancata chiamata in giudizio del comproprietario Imad s.r.l. – è stata resa nell'ipotesi di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; tale pronuncia, divenuta definitiva, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione in Cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione della sentenza successiva e della certificazione del passaggio in giudicato ai sensi di tale norma, in quanto attinente all'ammissibilità del ricorso.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Usata per certificare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1349/2018, elemento decisivo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1-quater e 1-bis

    La Corte ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, in quanto l'inammissibilità è sopravvenuta (non essendo una inammissibilità originaria né una dichiarazione di infondatezza nel merito).

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata in Cassazione viene annullata con decisione successiva divenuta definitiva (es. su opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c.), viene meno l'interesse alla decisione della Cassazione e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • È ammissibile produrre in Cassazione, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, pronunce successive e certificati di passaggio in giudicato che incidono sull'interesse processuale (art. 372 c.p.c.).
  • La mancata chiamata in giudizio di un comproprietario o avente causa può rendere la sentenza nulla e soggetta ad efficaci rimedi di terzi (opposizione di terzo), con possibile annullamento delle pronunce precedenti.
  • Nel giudizio sulla determinazione del confine, l'atto di frazionamento o ogni atto consensuale che imposti un confine condiviso va considerato dal giudice come elemento decisivo se prodotto e valutato; tuttavia, questioni sostanziali non sono esaminate in Cassazione quando viene meno l'interesse per sopravvenienze processuali.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, la Corte può compensare le spese tra le parti e non richiedere il versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per alcune ipotesi di rigetto in via merito o inammissibilità originaria.

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