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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18123/2020 del 31/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Luigi Prete ha chiesto la liquidazione del compenso professionale a carico dello Stato per l'attività svolta nella fase di mediazione obbligatoria (materia locativa). La procedura di mediazione si era conclusa senza accordo, ma successivamente le parti hanno conciliato stragiudizialmente e non è stata promossa la lite giudiziale. Il giudice di primo grado e il Tribunale di Padova hanno ritenuto che la normativa sul patrocinio a spese dello Stato (d.P.R. 115/2002) limiti la liquidabilità dei compensi all'ambito del procedimento giudiziale, escludendo quindi la liquidazione per l'attività meramente mediatoria non seguita da instaurazione del processo. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando violazione di norme del d.P.R. 115/2002, del d.lgs. 28/2010 e rilevando profili di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che il patrocinio a spese dello Stato e la relativa liquidazione del compenso sono operativi solo in relazione all'attività svolta nell'ambito del procedimento (penale o civile) e non per attività stragiudiziale. Ha inoltre osservato che il d.lgs. 28/2010, quando ha voluto, ha espressamente disciplinato il patrocinio per la mediazione (art. 17, comma 5-bis) e ha precisato che dal procedimento di mediazione non possono derivare oneri economici a carico dello Stato. La questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata e in ogni caso non rilevante nel caso concreto, posto che i fatti dimostrano che la mediazione si era conclusa senza accordo e la successiva attività è stata stragiudiziale. Non sono state disposte spese del giudizio di legittimità per assenza di costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - art. 74

    L'art. 74 delimita l'operatività del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento giudiziale (penale e civile); la Corte ha interpretato la norma nel senso che il diritto alla liquidazione del compenso sussiste solo se l'attività è svolta nell'ambito del processo, non per attività meramente stragiudiziali come la mediazione conclusa senza instaurazione della lite.

  • d.P.R. 115/2002 - art. 75

    Richiamata dal ricorrente come parametro normativo per la liquidazione; la Corte ha ritenuto che, insieme all'art. 74, contribuisca a mostrare il limite soggettivo e oggettivo del patrocinio a spese dello Stato alla sola attività processuale.

  • d.P.R. 115/2002 - art. 170 (procedura di opposizione alla liquidazione)

    Norma procedurale utilizzata dal ricorrente per proporre opposizione avverso il provvedimento di rigetto; la Corte ha confermato la correttezza del rigetto sostanziale basato sui limiti materiali del patrocinio.

  • d.lgs. 28/2010 (Decreto legislativo sulla mediazione) - art. 5

    Citato fra le norme che regolano la mediazione obbligatoria; la Corte valuta il complesso delle disposizioni del d.lgs. 28/2010 per verificare se vi sia stato un riconoscimento del patrocinio per la fase mediatoria.

  • d.lgs. 28/2010 - art. 8

    Richiamato come parte della disciplina della mediazione; la Corte considera l'assetto normativo complessivo per escludere che il legislatore abbia inteso creare un onere per lo Stato in relazione alla sola mediazione.

  • d.lgs. 28/2010 - art. 17 comma 5-bis

    La disposizione è stata richiamata dalla Corte per sottolineare che il d.lgs. 28/2010, quando ha inteso estendere il patrocinio alla mediazione, lo ha fatto in modo espresso e ha precisato che dal procedimento di mediazione non possono derivare oneri economici a carico dello Stato; ciò rafforza l'esclusione della liquidazione per la sola fase mediatoria non seguita da giudizio.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3

    Richiamato dal ricorrente per censurare una presunta ingiustificata differenziazione; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e non sorretta dai fatti e dalla normativa vigente.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 24

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la normativa legislativa che limita il patrocinio allo svolgimento dell'attività processuale non contrasti con il diritto di difesa in termini tali da renderla incostituzionale nel caso concreto.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - art. 111 comma 7

    Richiamato dal ricorrente in tema di ragionevole durata del processo e altri profili processuali; la Corte ha ritenuto le censure insufficienti a configurare un vizio costituzionale della normativa sul patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il patrocinio a spese dello Stato e la relativa liquidazione del compenso sono riconosciuti solo per l'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziale; l'attività meramente stragiudiziale (anche se preceduta o collegata a una mediazione obbligatoria) non dà automaticamente diritto alla liquidazione a carico dello Stato.
  • Se il legislatore ha voluto estendere il patrocinio alla fase di mediazione, lo ha fatto espressamente (vedi art. 17, comma 5-bis d.lgs. 28/2010); in assenza di espressa previsione normativa la giurisdizione non può supplire creando oneri per la finanza pubblica mediante interpretazioni estensive.
  • La presentazione di una questione di legittimità costituzionale richiede una base fattuale e giuridica solida; se i fatti non supportano il presupposto della censura (es. quando l'attività è in realtà stragiudiziale), la questione può essere dichiarata manifestamente infondata.
  • Per ottenere compensi a carico dello Stato relativi a mediazione, l'avvocato deve fondare la richiesta su specifiche previsioni normative o sulla effettiva instaurazione del processo; un accordo stragiudiziale post-mediazione esclude il diritto al patrocinio per quella attività.
  • In caso di dubbi interpretativi sulla correlazione fra mediazione obbligatoria e riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato, la soluzione spetta al legislatore (scelta di politica finanziaria) e non al giudice attraverso interpretazioni che incidano su spese pubbliche.

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