Cassazione Civile, Sentenza n. 18131/2020 del 31/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva: 1) accolto l'appello del Condominio confermando l'opposizione al decreto ingiuntivo n.59/2008 per spese di riscaldamento relative al periodo 2001-2007 e condannando Vella al relativo pagamento; 2) rigettato l'appello di Vella sull'impugnazione della delibera di approvazione del consuntivo 2007/2008 che gli aveva attribuito una quota per la gestione del riscaldamento. Vella deduceva, in sostanza, di aver legittimamente esercitato il diritto di "distacco" o comunque di non essere tenuto a sostenere le spese di funzionamento dell'impianto perché la sua unità non era collegata al nuovo impianto dopo la sostituzione della caldaia; contestava inoltre la motivazione ritenuta contraddittoria, nonché l'inammissibilità calcolata dalla Corte d'appello su altri motivi di gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (paragrafo "a"), ritenendo errata la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha escluso la legittimità del distacco/mancato collegamento. Ha affermato i principi giurisprudenziali secondo cui, anche prima della riforma del 2012, il condomino può rinunziare all'uso dell'impianto centralizzato e distaccare la propria diramazione senza autorizzazione degli altri se dimostra che dal distacco non derivano aggravio di spesa o squilibrio di funzionamento; le clausole regolamentari o delibere che vietino in radice il distacco sono nulle. Ha però distinto il caso in cui l'unità non possa tecnicamente essere collegata dopo la sostituzione della caldaia: in tal caso il proprietario non sarebbe più titolare di diritti sull'impianto e non dovrebbe concorrere alle relative spese. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati. Ha altresì dichiarato inammissibili alcuni motivi di appello di Vella per difetto di specificità (ai sensi dell'art.342 c.p.c.) e ha assorbito altre doglianze accessorie.
Norme richiamate
Regolamento di condominio (art. 10, richiamato)
"... è obbligatorio servirsi dell'impianto di riscaldamento centralizzato per il periodo di accensione e per la resa termica prevista dalle vigenti norme, eventuali deroghe, se possibile, dovranno essere approvate all'unanimità dai singoli utenti. Nessun condomino può rinunciare all'utilizzo del riscaldamento centralizzato, anche se temporaneamente..."
La Corte ha ritenuto che una clausola regolamentare che proibisca in modo assoluto il distacco sia invalida se contrasta con il diritto del singolo condomino di rinunciare all'uso dell'impianto quando il distacco non arrechi squilibri o aggravi agli altri condomini.
Codice civile, art. 1118 (comma 4, novella richiamata)
Richiamato come principio inderogabile: il condomino può distaccarsi se il distacco non genera aggravio o squilibrio; la giurisprudenza interpreta la disposizione come limite alle clausole regolamentari che vietino il distacco.
Legge n. 220/2012 (riforma del condominio)
La Corte osserva che il diritto al distacco è riconosciuto anche anteriormente alla riforma, ma la normativa di riforma ha poi esplicitato profili relativi alla gestione degli impianti e al risparmio energetico; la sentenza richiama la riforma per contestualizzare la disciplina.
Articoli del Codice Civile (richiamati: 1102, 1117, 1120, 1138, 1362)
Richiami normativi volti a inquadrare i diritti dei comproprietari sulla cosa comune, la disciplina delle opere e delle innovazioni e l'interpretazione dei negozi e delle delibere; la Corte li usa per fondare il principio che non siano ammissibili divieti assoluti di rinuncia all'uso della cosa comune.
Art. 342 c.p.c.
Norma processuale invocata dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità di alcuni motivi d'appello di Vella per difetto di specificità; la Cassazione conferma che i motivi inammissibili non sono stati adeguatamente censurati in Cassazione.
Art. 360 c.p.c. (comma 1, n.4)
Richiamato come base per la censura in Cassazione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nell'ambito di una impugnazione per motivi processuali e di diritto).
Art. 26, comma 5, Legge n. 10/1991 e d.lgs. n.102/2014 (richiami in materia energetica)
Citati a supporto del rilievo che l'ordinamento, anche in chiave di politica energetica e di tutela ambientale, prevede discipline sovraordinate che rendono invalide clausole regolamentari contrastanti con obiettivi di efficienza e razionale uso dell'energia.
D.lgs. 18 luglio 2016, n.141 (modifiche normative richiamate)
Citato in riferimento agli adeguamenti normativi rispetto alla disciplina dell'efficienza energetica; utilizzato per contestualizzare la giurisprudenza in materia di impianti termici condominiali.
Art. 372 c.p.c.
Richiamato dalla Cassazione per escludere la cessazione della materia del contendere nel caso di pagamenti effettuati 'senza nulla riconoscere in fatto ed in diritto', e per dichiarare inammissibili i documenti prodotti per sostenere tale cessazione.
Norme processuali varie (artt. 112, 115, 345 c.p.c., art. 143 disp. att. c.p.c.)
Richiami alle norme sulla motivazione, sui mezzi di prova e sui riti processuali; la Corte evidenzia che le doglianze devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di merito.
Massime di principio
- Un condomino può legittimamente rinunciare all'uso dell'impianto centralizzato e distaccare la propria diramazione anche prima della riforma 2012, quando dimostri che dal distacco non derivano aggravio di spesa o squilibrio di funzionamento per gli altri condomini.
- Una clausola del regolamento condominiale o una delibera che vieti in termini assoluti il distacco è invalida se contrasta con il diritto del singolo condomino e con la normativa sovraordinata di tutela dell'efficienza energetica.
- Onere della prova: chi si distacca deve provare che il distacco non determina aggravi o squilibri; in mancanza di prova, il condomino può essere chiamato a contribuire alle spese di funzionamento.
- Se, in seguito a una modifica tecnica dell'impianto (es. sostituzione della caldaia), una unità immobiliare non può più essere collegata e non è tecnicamente riallacciabile, il suo proprietario può perdere la qualifica di comproprietario dell'impianto e non è tenuto a partecipare alle relative spese.
- Nel contenzioso, il pagamento o il rimborso effettuato da una parte 'senza riconoscimento' non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere; per ottenere tale dichiarazione è necessaria l'ammissione o il riconoscimento condiviso del fatto.
- In appello e in Cassazione è necessario che i motivi siano specifici e si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi generici o mera riproposizione delle tesi di merito rischiano l'inammissibilità ex art.342 c.p.c.
- In caso di decisione di cassazione parziale favorevole al ricorrente, le questioni accessorie (es. liquidazione spese di lite nei gradi precedenti) vengono assorbite e saranno decise nuovamente dall'organo di rinvio.
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