Cassazione Civile, Sentenza n. 18213/2020 del 02/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa al saldo prezzo di una compravendita immobiliare (C 126.012,96). Il titolare del credito (Claudio) aveva restituito all'acquirente (Alberta) l'assegno bancario originariamente emesso: la ricorrente deduceva che la restituzione dell'assegno costituiva remissione del debito ai sensi dell'art. 1237 c.c. e che la presunzione prevista dalla norma dispenserebbe il debitore dall'onere probatorio, mentre i giudici di merito avevano ritenuto che la mera restituzione materiale del titolo non fosse sufficiente a provare la liberazione dall'obbligazione e che non fosse stata provata la volontarietà della restituzione né l'esistenza di un atto di liberalità del creditore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la restituzione volontaria del titolo originale può valere come prova di estinzione dell'obbligazione per cause diverse dall'adempimento (art. 1237 c.c.), ma ha chiarito che tale valutazione ha natura di qualificazione legale del comportamento del creditore: il debitore che invoca la liberazione deve provare la volontarietà della restituzione ai sensi dell'art. 2697 c.c., salvo i casi espressamente disciplinati dal comma 2 dell'art. 1237 c.c. (es. crediti in atto pubblico). Nel caso concreto la ricorrente non ha fornito prova sufficiente della volontarietà della restituzione né di un atto di liberalità, quindi la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente la remissione è stata confermata. Inoltre la Corte ha disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Norme richiamate
art. 1236 c.c.
Norma generale sulla remissione del debito come modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento; richiamata per distinguere la disciplina generale da quella speciale riguardante i titoli di credito
art. 1237 c.c.
Stabilisce la rilevanza della restituzione del titolo originale: la restituzione volontaria del titolo del credito è valutata come prova della liberazione dall'obbligazione. La Corte chiarisce che si tratta di una valutazione legale tipica del comportamento del creditore e non di una presunzione assoluta insuperabile; l'effetto liberatorio opera a condizione che la volontarietà della restituzione sia provata o, nei casi previsti dal comma 2, sia desumibile dalla sola copia del documento
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: chi allega un fatto che fonda la propria domanda o difesa deve proporre la relativa prova. Applicato per affermare che il debitore che invoca la liberazione per restituzione del titolo deve provare la volontarietà della restituzione
art. 2728 c.c.
Richiamato con riferimento alle presunzioni e all'onere della prova; usato dalla ricorrente per sostenere che la presunzione di cui all'art. 1237 dispenserebbe dalla prova, ma la Corte ha ritenuto infondata tale interpretazione
art. 2729 c.c.
Citato nella doglianza secondaria; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione in tema di presunzioni tratte da documenti scritti o atti, e che non sia stato illegittimamente trasferito l'onere della prova
art. 45 r.d. n. 1669/1933
Richiamato in dottrina/giurisprudenza per spiegare che il trattario che paga ha diritto alla riconsegna della cambiale; usato come supporto storico alla nozione di restituzione del titolo collegata all'adempimento
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: in caso di rigetto del ricorso presentato dopo la data prevista, la ricorrente può essere tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi della legge di stabilità 2013
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Legge di stabilità 2013)
Ha modificato il testo del D.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato; richiamata per gli effetti economici collegati al rigetto del ricorso
Massime di principio
- La restituzione materiale al debitore del titolo di credito può costituire prova della liberazione dall'obbligazione, ma non costituisce una presunzione assoluta: è in genere una presunzione juris tantum soggetta a prova contraria o a verifica della volontarietà
- Quando si invoca la liberazione dell'obbligazione per restituzione del titolo (remissione), il debitore che la sostiene deve provare la volontarietà della restituzione ai sensi dell'art. 2697 c.c.; non è sufficiente il solo possesso del titolo
- Occorre distinguere l'ipotesi di estinzione per adempimento (pagamento) — in cui la restituzione del titolo è normalmente collegata al pagamento e la presunzione è più forte — dall'ipotesi di remissione (atto di liberalità o accordo), per la quale è necessario provare la volontà liberatoria del creditore
- Nei casi indicati espressamente dalla legge (es. comma 2 dell'art. 1237 c.c. per crediti in atto pubblico) le presunzioni possono operare differentemente e il regime probatorio può variare
- In presenza di rapporti familiari o di trasferimenti tra parenti non è automatico inferire una liberalità o remissione: è necessario fornire elementi concreti che colleghino la restituzione del titolo alla volontà liberatoria del creditore
- Le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito (sulla prova e sulla volontarietà della restituzione) sono sindacabili in cassazione solo per vizi logici o omissioni motivazionali; una diversa rivalutazione delle prove è rimessa al giudice di merito
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