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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18211/2020 del 02/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

disputa sulla natura e sulla valutazione della comunione incidentale dell'azienda agricola ereditaria: i ricorrenti contestavano che, poiché l'impresa era stata gestita solo da alcuni coeredi, la valutazione dovesse fare riferimento ai frutti civili (canoni di locazione) per determinare quanto spettava agli altri coeredi e non al reddito d'impresa; contestavano inoltre la mancata liquidazione di un compenso ai gestori, l'omessa rinnovazione della consulenza tecnica, la mancata ammissione di giuramento estimatorio sui gioielli e altre questioni probatorie e di fatto

La decisione

la Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, nei limiti indicati, il secondo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse applicato correttamente il principio secondo cui, quando l'impresa è esercitata solo da alcuni coeredi, la comunione incidentale si limita all'azienda come relitta dal de cuius e i coeredi esclusi devono essere compensati con i frutti civili (es. canoni di locazione) e non con il reddito d'impresa; perciò la sentenza è stata cassata nella parte accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza per un nuovo esame conforme ai principi indicati. Sono stati invece rigettati gli ulteriori motivi attinenti alla valutazione di fatto, alla presunzione di onerosità del mandato (art.1709 c.c.) e alla discrezionalità sul giuramento estimatorio; alcuni motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    contestata la valutazione dei fatti da parte della corte d'appello; la Cassazione ricorda i limiti di sindacato in sede di legittimità sulla ricostruzione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura sulla ricostruzione dei fatti deve assumere la forma di denuncia di omesso esame di fatti decisivi; la Corte non può rivedere semplicemente la valutazione delle prove

  • art. 1709 c.c.

    la presunzione di onerosità del mandato è relativa e può essere superata dalla prova della gratuità, valutata con riferimento alle circostanze (es. rapporti di parentela)

  • art. 1720 c.c.

    richiamato nel contesto delle regole sulla gestione dell'impresa o del mandato, come riferimento al rapporto di amministrazione

  • art. 230-bis c.c.

    rilevante per le modalità di attribuzione e gestione dell'azienda nell'ambito dell'asse ereditario e della comunione incidentale

  • art. 241 c.p.c.

    invocato in relazione alla rinnovazione della consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto il profilo assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in relazione alle questioni probatorie e di stima sottese alla consulenza tecnica

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato in relazione al giuramento estimatorio; la decisione del giudice di merito sull'ammissibilità e rilevanza del giuramento rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in cassazione senza adeguata specificazione

Massime di principio

  • Se l'impresa ereditaria è esercitata da tutti i coeredi la comunione incidentale può trasformarsi in una società (anche di fatto); se è esercitata solo da alcuni coeredi la comunione si limita all'azienda come relitta dal de cuius con gli elementi esistenti all'apertura della successione
  • Quando l'impresa è stata gestita da alcuni coeredi a esclusione degli altri, per determinare la somma dovuta agli esclusi va preso come riferimento il principio dei frutti civili (es. canoni di locazione), non il reddito d'impresa
  • La presunzione di onerosità dell'incarico (art.1709 c.c.) può essere superata da elementi che attestino la gratuità del rapporto (es. stretti legami di parentela e prassi familiare)
  • In cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove salvo che non venga denunciato l'omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art.360 c.p.c.
  • La decisione del giudice di merito sull'ammissione di mezzi istruttori discrezionali (es. giuramento estimatorio, rinnovazione della C.T.U.) è di regola non sindacabile in sede di legittimità senza specifica e fondata censura

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