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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18214/2020 del 02/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ampliamento della servitù di passaggio esistente in modo da consentire il transito veicolare sul fondo di proprietà del resistente Lo Leggio. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno contestato la qualificazione giuridica adottata dalla Corte d'appello, sostenendo che la fattispecie rientrasse nell'art. 1051, comma 3 c.c. (ampliamento di un passaggio esistente) e non nell'art. 1052 c.c. (costituzione di passaggio coattivo per fondo non intercluso). Hanno altresì denunciato l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, dei presupposti essenziali: l'esistenza di una servitù preesistente sui diversi fondi attraversati, l'interclusione relativa (impossibilità di ottenere un'uscita idonea senza eccessivo disagio) e la necessità dell'ampliamento per l'uso convenevole o la coltivazione del fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi: ha accertato che la Corte d'appello non ha adeguatamente verificato e motivato i profili decisivi relativi all'interclusione del fondo dominante e all'esistenza/preesistenza delle servitù sui singoli fondi serventi. Ha osservato che, quando la domanda riguarda l'ampliamento di una servitù esistente, il giudice deve valutare i requisiti di cui all'art. 1051, comma 3 c.c., in rapporto a ciascun fondo servente. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, demandandole anche la decisione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    Regola il passaggio necessario (interclusione assoluta o relativa) e, al terzo comma, l'ampliamento di un passaggio esistente per consentire il transito veicolare: richiede che preesista una servitù di passaggio sullo stesso fondo, che l'ampliamento sia necessario per l'uso o la coltivazione del fondo dominante e che il fondo dominante sia privo di uscita idonea sulla pubblica via. La Corte ha ritenuto che tali condizioni dovessero essere verificate rispetto a ciascun fondo servente e che la Corte d'appello non le avesse adeguatamente accertate e motivate.

  • art. 1052 c.c.

    Disciplina la costituzione di un passaggio coattivo per un fondo non intercluso quando l'accesso esistente è inidoneo o insufficiente e non può essere ampliato; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse impropriamente ricondotto la domanda a questa fattispecie senza valutare se fosse invece applicabile l'art. 1051 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: i ricorrenti hanno lamentato la violazione di tale principio poiché la Corte d'appello avrebbe mutato la qualificazione della domanda (da ampliamento di servitù a costituzione di nuovo passaggio). La Cassazione ha condiviso la necessità di rispettare la corrispondenza tra petitum e decisione, richiamando l'obbligo del giudice di verificare i presupposti specifici invocati.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1 n. 3)

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; è la disposizione invocata dai ricorrenti per censurare la falsa applicazione delle norme sostanziali (artt. 1051 e 1052 c.c.) e del principio di corrispondenza.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    Richiamati nella fase processuale per la determinazione della sede di trattazione (iniziativa della trattazione in camera di consiglio e successivo rinvio all'udienza pubblica) ma non oggetto di valutazione sul merito della controversia.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra art. 1051 c.c. (passaggio necessario e ampliamento di servitù preesistente) e art. 1052 c.c. (passaggio coattivo per fondo non intercluso): la qualificazione influisce sui presupposti da accertare.
  • Quando la domanda concerne l'ampliamento di un passaggio che attraversa più fondi, il giudice deve verificare i requisiti dell'art. 1051, comma 3, c.c., in rapporto a ciascun fondo servente e motivare specificamente su ciascun punto.
  • L'interclusione (assoluta o relativa) e la necessità dell'ampliamento devono essere provate/accertate: non è sufficiente assumere che diritti di passo su altri fondi si estendano automaticamente all'intero percorso senza prova della preesistenza di servitù su ciascun tratto.
  • Se il fondo dominante ha accesso mediante servitù volontarie su fondi terzi, il ricorso al passaggio coattivo è regolato dall'art. 1052 c.c. solo se l'accesso è inidoneo o il suo ampliamento è impraticabile o eccessivamente oneroso; occorre dimostrare tali condizioni.
  • Il giudice di merito deve motivare puntualmente le proprie valutazioni sui presupposti di costituzione o ampliamento della servitù; omissioni su punti decisivi possono giustificare la cassazione con rinvio.

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