Sentenza del 16/09/2021 n. 25143 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si censura la sentenza per omessa/insufficiente motivazione e violazione del D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 22 e 53) per non aver considerato che il Comune appellante non aveva allegato la prova della spedizione del plico raccomandato contenente l'atto di appello (era presente solo la busta priva della data apposta dall'ufficio postale), con conseguente impossibilità di verificare la tempestività sia della proposizione dell'appello sia della costituzione in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'appello del Comune è stato notificato il 28 febbraio 2012 e la costituzione in giudizio è avvenuta il 2 marzo 2012, quindi entro il termine di 30 giorni previsto per l'impugnazione; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 13452/17) secondo cui il termine decorre dalla ricezione dell'atto e non dalla data di spedizione e che è sufficiente l'avviso di ricevimento con la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale mediante timbro meccanografico o datario. Ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati personali. Non si è provveduto sulle spese per la mancata partecipazione del Comune intimato; la Corte ha altresì dato atto degli adempimenti contributivi previsti dal DPR n.115/2002 (art.13) come modificato.
Norme richiamate
Regola i termini per la proposizione dei ricorsi in materia tributaria; interpretato in combinato con l'art. 53 per l'appello, la decorrenza del termine si valuta dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Richiama per l'appello le disposizioni sui termini: la Corte ha applicato l'interpretazione delle Sezioni Unite circa la rilevanza della data di ricezione.
Rilevante per il termine 'lungo' di impugnazione delle sentenze di primo grado; qui la sentenza di primo grado (pubblicata 14/11/2011) fa decorrere i termini in combinazione con le norme tributarie.
SS.UU. (sentenza n. 13452/17)
Principio chiave: il termine per proporre/contestare decorre dalla ricezione dell'atto (momento recettivo) e non dalla sola spedizione; è ammissibile depositare l'avviso di ricevimento purché riporti la data di spedizione attestata dall'ufficio postale con timbro meccanografico o datario.
D.Lgs. n. 196/2003, art. 52 (richiamo sulla privacy)
Richiamato in relazione alla richiesta di oscuramento dei dati identificativi sulla sentenza; la Corte ha rigettato l'istanza alla luce della giurisprudenza recente.
Cass. ord. n. 22561/21
Giurisprudenza richiamata come parametro per il rigetto delle istanze di oscuramento dei dati personali nelle controversie tributarie.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma procedurale/rimborso/contributo unificato richiamata per gli adempimenti di pagamento a carico della parte ricorrente in caso di esito del giudizio.
Massime di principio
- Per le notificazioni postali in materia tributaria il termine per impugnare e per costituirsi si calcola dalla data di ricezione da parte del destinatario (momento recettivo), non dalla data di spedizione.
- La mancata produzione della ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità o la tardività dell'atto se il ricorrente deposita l'avviso di ricevimento (A/R) che riporti la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale mediante timbro meccanografico o datario.
- Se la notifica è effettivamente pervenuta e la costituzione in giudizio avviene entro il termine previsto (es. 30 giorni per i procedimenti tributari), l'atto di impugnazione è valido anche in mancanza della ricevuta di spedizione.
- Le istanze di oscuramento dei dati personali nelle sentenze tributarie sono spesso respinte alla luce della giurisprudenza di legittimità; occorre valutare rigorosamente i presupposti della privacy rispetto all'interesse pubblico alla motivazione.
- In assenza di partecipazione del resistente al giudizio di cassazione, il giudice può non pronunciare sulle spese e comunque disporre gli eventuali adempimenti contributivi a carico del ricorrente secondo le norme vigenti.
- Quando la notifica sia effettuata tramite operatori postali privati, è necessario verificare la giurisprudenza di legittimità più aggiornata sulla validità di tali notifiche; tuttavia, se il destinatario ha avuto piena conoscenza dell'atto nei termini di legge, la notifica può essere ritenuta efficace.
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