Sentenza del 16/09/2021 n. 4094 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varie - Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Art. 3 d.lgs n. 504/98 - Presupposto soggettivo - Solidarietà passiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla qualificazione del soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse ex art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e sulla sussistenza di solidarietà passiva per imposte e sanzioni tra il Centro di Raccolta Dati e il bookmaker estero quando le scommesse sono raccolte senza rapporto concessorio. In particolare, si discute se la gestione dei concorsi pronostici o delle scommesse, anche se svolta per conto terzi e senza concessione, comporti l'assoggettamento all'imposta e la responsabilità solidale degli operatori coinvolti.
La decisione
La legge (art. 1, comma 66, lett. b), l. 220/2010) chiarisce che soggetto passivo dell'imposta è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, a prescindere dalle modalità di raccolta (con o senza concessione). Quando l'attività è esercitata per conto terzi opera una solidarietà passiva tra Centro di Raccolta Dati e bookmaker estero per imposte e sanzioni anche nel caso di raccolte senza rapporto concessorio; la disposizione si applica altresì ai bookmakers privi di concessione ma con sede all'estero. La conformità di tale interpretazione è richiamata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 27/2018). In sostanza, lo Stato/Erario ha visto confermata la possibilità di pretendere l'imposta e le sanzioni anche in presenza di raccolte senza concessione e di agire in regime di responsabilità solidale nei confronti degli operatori coinvolti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1998
L'art. 3 individua l'imposta unica sulle scommesse; interpretata in combinato con la legge 220/2010 come rivolta al soggetto che esercita la gestione dei concorsi pronostici o delle scommesse, indipendentemente dalle modalità di raccolta.
l. 13 dicembre 2010, n. 220
art. 1, comma 66, lett. b)
Chiarisce il presupposto soggettivo dell'imposta: il soggetto passivo è chiunque gestisca l'attività di scommesse. Prevede inoltre che, quando l'attività è esercitata per conto terzi, si instaura solidarietà passiva tra Centro di Raccolta Dati e bookmaker estero anche per raccolte senza concessione.
Corte costituzionale
La pronuncia è richiamata a conferma della legittimità dell'impostazione normativa che estende la responsabilità e l'assoggettamento all'imposta anche nei casi di raccolta senza concessione e di operatori esteri con sede fuori dal territorio nazionale.
Massime di principio
- Soggetto passivo: chi gestisce concorsi pronostici o scommesse è il soggetto passivo dell'imposta, a prescindere dall'esistenza di una concessione.
- Solidarietà passiva: quando l'attività è svolta per conto terzi, il Centro di Raccolta Dati e l'operatore (anche estero) possono essere tenuti in via solidale per imposte e sanzioni.
- Efficacia anche per raccolte senza concessione: l'assenza di un rapporto concessorio non esclude l'assoggettamento all'imposta né la responsabilità solidale degli operatori coinvolti.
- Operatori esteri: i bookmakers con sede all'estero possono comunque essere considerati nella catena di responsabilità fiscale se gestiscono o consentono raccolte per conto terzi.
- Rilevanza pratica: chi gestisce infrastrutture o servizi di raccolta per conto terzi (es. Centri di Raccolta Dati) deve adottare cautele contrattuali e di compliance fiscale, poiché può essere chiamato a rispondere in via solidale per imposte e sanzioni.
- Prevenzione: verificare concessioni, flussi di raccolta, e responsabilità contrattuali tra operatori per minimizzare il rischio di pretese erariali nei confronti dei soggetti intermediari.
- Contenzioso: nei ricorsi contro pretese tributari in materia di scommesse, la giurisprudenza e l'interpretazione normativa tendono a favorire un'ampia qualificazione del soggetto passivo e della solidarietà, rendendo più difficili le difese basate solo sull'assenza di concessione.
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