Sentenza del 16/09/2021 n. 25014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno 1992 per Euro 1.762.059,59 derivante dall'accertamento sui redditi della Exxxxx s.r.l. (ricostruzione di costi fittizi e ricavi non contabilizzati). L'Ufficio aveva imputato ai soci, in proporzione alle quote, maggiori redditi; la CTP e la CTR avevano in un primo momento dato ragione al contribuente, con la CTR che aveva implicitamente fissato l'imponibile della società in L. 418.000.000. La Cassazione, però, aveva cassato la sentenza con rinvio; il giudizio non è stato riassunto nei termini, l'Ufficio ha ritenuto estinto il processo ex art. 63, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e ha emesso la cartella. Il contribuente sosteneva che la parte della sentenza non investita dal ricorso per cassazione fosse passata in giudicato e che l'imponibile dovesse essere ridotto alla somma fissata dalla CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il primo motivo: la mancata riassunzione del giudizio dopo il rinvio ha determinato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 e la conseguente definitività dell'avviso di accertamento; quindi la cartella di pagamento è legittima. La Corte ha cassato la sentenza impugnata della CTR, deciso la causa nel merito e rigettato il ricorso del contribuente; ha condannato il contribuente al rimborso delle spese di giudizio dell'Agenzia e compensato le spese delle fasi di merito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 63, comma 2; art. 45, comma 3; art. 68
L'omessa o tardiva riassunzione del giudizio dopo cassazione determina l'estinzione del processo tributario (art. 63, comma 2), rilevabile d'ufficio (art. 45, comma 3), con la conseguente definitività dell'atto impositivo e facoltà per l'Amministrazione di procedere alla riscossione (art. 68 regola la riscossione frazionata in pendenza di giudizio).
Codice di procedura civile (c.p.c.)
art. 360, comma 1, n. 4; art. 392; art. 393; art. 338; art. 384
Art. 360 c.p.c. richiamato come norma di censura in Cassazione; gli artt. 392-393 c.p.c. disciplinano l'effetto di estinzione sul giudizio di rinvio (venir meno dell'intero processo); l'art. 338 c.p.c. (che regola l'effetto dell'estinzione dell'appello nel processo ordinario) non è applicabile al giudizio tributario di rinvio; art. 384 consente alla Corte di decidere il merito quando non occorrono ulteriori accertamenti.
Codice civile
art. 2945, comma 3; art. 2909
Art. 2945(3) (prescrizione) e la sua applicabilità discutibile nel processo tributario: la Corte spiega perché la regola generale sulla sospensione della prescrizione non si concilia con la specificità del processo tributario. L'art. 2909 c.c. è stato evocato in via subordinata (criteri per giudicato interno/effetti della sentenza), ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla regola di estinzione tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario la mancata riassunzione, nei termini, del giudizio dopo la cassazione con rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 546/1992 e la definitività dell'atto impositivo originario.
- L'estinzione del processo travolge l'efficacia delle pronunce intervenute nel corso del giudizio di merito (non si forma un 'giudicato interno' che limiti l'effetto estintivo): le sentenze favorevoli al contribuente perdono efficacia se il giudizio non è riassunto.
- La disciplina del processo tributario è speciale rispetto a quella civile: non è applicabile l'effetto di passaggio in giudicato previsto dall'art. 338 c.p.c. per l'appello ordinario; quindi non si produce automaticamente il consolidamento parziale della decisione di merito.
- La definitività dell'atto impositivo consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione (cartella) e fa decorrere eventuali termini di prescrizione dalla scadenza del termine utile per la riassunzione.
- Per il contribuente è essenziale vigilare sui termini processuali dopo una cassazione con rinvio: la riassunzione tempestiva è necessaria per preservare gli effetti delle pronunce favorevoli e impedire l'esecutività dell'atto impositivo.
- Misure pratiche in situazioni analoghe: sollecitare o procedere alla riassunzione nei termini, chiedere la sospensione della riscossione o l'erogazione di forme di tutela (es. rateazione, misure cautelari) se ammissibili, valutare ricorsi amministrativi o istanze di revoca/annullamento dell'atto tributario quando esistono profili di illegittimità, e monitorare i termini di prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 set 2021Sentenza del 16/09/2021 n. 1100 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 16 set 2021Sentenza del 16/09/2021 n. 4094 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 16 set 2021Sentenza del 16/09/2021 n. 7989 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 16 set 2021Sentenza del 16/09/2021 n. 25048 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2021Sentenza del 16/09/2021 n. 25071 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2021Sentenza del 16/09/2021 n. 25072 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →