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Sentenza

Sentenza del 16/09/2021 n. 25048 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione di un avviso di liquidazione notificato alle tre società in recupero solidale dell'imposta proporzionale di registro e dell'imposta ipocatastale per un'operazione del 2009 che l'Ufficio aveva riqualificato, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, art. 20, come cessione di ramo d'azienda con componenti immobiliari (costituzione della Galleria, conferimento del ramo d'azienda da Iper Mxxxxx spa e cessione della partecipazione). La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto illegittimo l'avviso, rilevando che il risparmio d'imposta risultante non era contrario alla legge essendo riconducibile a una scelta di convenienza imprenditoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo in virtù della definizione prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 6 (conv. L. n. 136/2018), ritenendo che la definizione della lite operata dall'Amministrazione finanziaria con riferimento all'avviso di liquidazione relativo a una delle coobbligate producesse effetti estintivi anche per le altre parti solidalmente obbligate, trattandosi della stessa pretesa impositiva. Le spese sono state compensate. Decisione presa in Camera di Consiglio il 9 settembre 2021, depositata il 16 settembre 2021.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20

    La norma è stata richiamata dall'Ufficio per riqualificare l'operazione come cessione di ramo d'azienda con componenti immobiliari e quindi per il recupero delle imposte di registro e ipocatastali; la Commissione ha comunque valutato la sostanza dell'operazione e la legittimità del risparmio d'imposta risultante.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6 (conv. L. n. 136/2018)

    La Corte ha applicato il meccanismo di definizione agevolata previsto dalla norma, ritenendo che la definizione intervenuta per una delle coobbligate estinguesse la medesima pretesa nei confronti delle altre coobbligate quando si tratti della stessa fattispecie accertativa; da ciò è derivata la dichiarazione di estinzione del processo in termini globali, non parziali.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018, art. 6 può estinguere l'intera controversia anche per tutti i contribuenti solidalmente obbligati se la definizione riguarda la stessa pretesa impositiva; non è necessaria una definizione separata per ciascun coobbligato.
  • Un risparmio d'imposta risultante da una ricostruzione contrattuale o da una operazione societaria non è automaticamente indicativo di abuso: va valutata la sostanza economica e la convenienza imprenditoriale dell'operazione per stabilire la liceità fiscale.
  • La qualificazione di un'operazione come cessione di ramo d'azienda con componenti immobiliari (D.P.R. 131/1986, art.20) giustifica l'applicazione di imposte di registro e ipocatastali, ma la rilevanza fiscale dipende dall'effettiva composizione e funzione economica degli elementi conferiti e dalla reale struttura dell'operazione.
  • In presenza di avvisi di liquidazione sostanzialmente identici e di responsabilità solidale, l'Amministrazione finanziaria e il giudice devono valutare gli effetti di eventuali definizioni o transazioni intervenute per singoli coobbligati al fine di stabilire l'estinzione globale o parziale del contenzioso.
  • Le spese processuali possono essere compensate quando la definizione o l'estinzione riguardano più parti solidalmente obbligate e i risultati processuali rendono equo evitare la ripartizione delle spese.

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